Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27729 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a PIKINE( SENEGAL) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato relativamente al trattamento sanzionatorio e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto; udito il difensore di COGNOME, avvocato NOME COGNOME del foro di Roma in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di SALERNO, che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 gennaio 2024 La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti di NOME COGNOME, imputato dei reati di cui agli articoli 648 e 474, comma secondo, cod. pen. per fatti commessi in data 29/05/2016, il quale era stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione e trecento euro di multa, ritenuta la continuazione tra i reati, e riconosciuta l’ipote attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., e le circostanze attenuanti
generiche, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività lavorativa a favore della collettività.
Avverso la suddetta decisione Mor COGNOME, a mezzo del proprio difensore propone ricorso per cassazione svolgendo due motivi con i quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo, eccepisce la violazione di legge relativamente all’indeterminatezza del capo di imputazione, non essendo stato precisato in che cosa consisteva la contraffazione di cui al capo 2) dell’imputazione, nonché il vizio logico della motivazione sul punto, laddove essa ha affermato che la consapevolezza dell’accusa deriverebbe dal fatto che l’imputato nel corso dell’interrogatorio reso davanti alla P.G. si era giustificato e quindi avrebbe ben compreso le accuse a suo carico.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in quanto la sentenza non avrebbe spiegato in maniera adeguata perché ha ritenuto non credibile la versione fornita dal ricorrente, né avrebbe motivato, se non in modo apparente, in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., dato che COGNOME ha un solo precedente penale, non grave e risalente nel tempo. Analogamente sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta nella corrispondente pena pecuniaria, i giudici di appello avrebbero svolto solo argomentazioni assertive ed illogiche, non essendo previsti limiti di reddito stabiliti dalla legge per accedere al beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché ampiamente reiterativo di doglianze proposte nell’atto di appello, disattese nella sentenza impugnata con specifiche e puntuali argomentazioni, con le quali la difesa in buona parte non si è confrontata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01 e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 2, n.33580 del 1/08/2023, COGNOME + RAGIONE_SOCIALE, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256133).
In primo luogo, il Collegio con riguardo all’eventuale nullità del decreto di citazione in giudizio per indeterminatezza dell’imputazione, intende ribadire il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: “Non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltan al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito” (così Sez.3, n.9314 del 16/11/2023, dep.2024, P., Rv. 286023-01; conf. tra le altre Sez.2, n.2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Ferrante, Rv.265825-01).
Nel caso di specie, si rileva che la sentenza impugnata (pagg. 4-5) ha argomentato con motivazioni congrue in ordine all’eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione, peraltro, già disattesa anche dal Tribunale di Salerno, evidenziando che non vi era mai stata incertezza sui fatti descritti nell’imputazione, anche perché l’imputato, già al momento dell’interrogatorio da parte della P.G., aveva ricevuto una contestazione identica a quella poi cristallizzata nel capo di imputazione, mostrando di aver ben capito di cosa era accusato. A fronte di queste puntuali argomentazioni il ricorrente si è limitato genericamente a riproporre genericamente la tesi dell’indeterminatezza del capo di imputazione, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado.
2.1 Analoghe considerazioni possono svolgersi quanto al secondo motivo di ricorso, in particolare in ordine all’eccezione inerente alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., considerato che la Corte territoriale ha motivato congruamente sul punto affermando che le condotte “di detenzione per la vendita di 66 paia di scarpe contraffatte non possono essere in alcun modo considerate di particolare tenuità, atteso che denotano la capacità dell’imputato di
mettere in circolazione un cospicuo numero di beni contraffatti, che, come insegna la quotidiana esperienza di questo genere di processo, vengono vendute a circa 30 40 euro al paio”. Si tratta di argomentazioni prive di vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà, con cui il ricorrente non si confronta specificamente limitandosi a ribadire le sue valutazioni circa la possibilità di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., senza che la RAGIONE_SOCIALEzione, peraltro, possa sostituirsi ai giudici dell’impugnazione nelle valutazioni di merito.
Quanto, invece, all’eccezione relativa alla mancata conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria, essa è manifestamente infondata. Infatti, ai sensi dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. (introdotto dal D.Igs. n.150 del 10/10/2022 a decorrere dal 30/12/2022), la sostituzione della pena detentiva breve può essere disposta dal giudice a condizione che non sia stata ordinata la sospensione condizionale della pena, beneficio che, invece, è stato concesso all’imputato Mor COGNOME. Pertanto, il motivo di ricorso non può essere in ogni caso accolto, a prescindere dalla motivazione assunta sul punto dalla Corte di appello, perché sussiste un impedimento normativo che non può essere superato.
Infine, va ribadito il principio, già affermato da tempo dalle Sezioni unite (n.32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01) secondo cui: “L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)”, per cui è comunque precluso alla Corte di valutare l’intervenuta prescrizione nelle more del giudizio di legittimità, che, nel caso di specie, avrebbe potuto riguardare il reato di cui all’art. 474 cod. pen.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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La Presidente