Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9306 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dalla circostanza attenu di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., oltre che manifest infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati con appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con argomenti giuridici (cfr. p. 3, ove si è sottolineato la plurioffensività de cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccessiva en dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen., risulta del tutto generico, siccome sorretta da concreta pertinenza censoria, nonché manifestamente infond (posto che la pena base è stata fissata in misura prossima al minimo edit anche l’aumento stabilito a titolo di continuazione è stato determiNOME in alquanto contenuta, laddove, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprud la graduazione del trattamento sanzioNOMErio nel giudizio di cassazi inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità d pena, la cui determinazione adeguatamente esplicitata, come nel caso in esa non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.