Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici e infondati
Presentare un appello in Cassazione richiede argomentazioni precise e legalmente fondate. Un recente provvedimento della Suprema Corte chiarisce perché un ricorso inammissibile non può essere utilizzato per rimettere in discussione decisioni già vagliate nei gradi precedenti o per chiedere una nuova valutazione sulla congruità della pena. Analizziamo il caso e le importanti conclusioni della Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della sentenza, contestando specifici aspetti della decisione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due principali motivi di doglianza:
1. Mancata applicazione di una circostanza attenuante: Si contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione per la non concessione dell’attenuante prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
2. Eccessiva entità della pena: Si lamentava un aumento di pena, applicato ai sensi dell’articolo 81 del codice penale per la continuazione tra reati, ritenuto sproporzionato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un’analisi rigorosa dei limiti del giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio perché ciascun motivo è stato respinto.
Per quanto riguarda il primo punto, relativo alla circostanza attenuante, i giudici hanno rilevato che il motivo era una semplice riproposizione di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva già fornito una motivazione adeguata, sottolineando la plurioffensività del delitto, ovvero la sua capacità di ledere più interessi giuridici, giustificando così la sua decisione. Riproporre la stessa censura senza nuovi profili di illegittimità rende il ricorso infondato.
In merito al secondo motivo, sull’eccessività della pena, la Corte lo ha giudicato del tutto generico e manifestamente infondato. La pena base era stata fissata in una misura vicina al minimo previsto dalla legge e anche l’aumento per la continuazione era stato contenuto. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena. Tale valutazione spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudizio di legittimità può intervenire solo se la determinazione della pena è frutto di un ragionamento illogico o di un palese arbitrio, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o l’entità della pena. Per ottenere un esito favorevole, è necessario presentare motivi specifici che evidenzino una chiara violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già respinti in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte territoriale, senza introdurre nuovi profili di illegittimità.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta dall’imputato?
Generalmente no. La valutazione della congruità della pena è compito del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la determinazione della pena è frutto di un’arbitraria o illogica motivazione, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9306 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9306 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIRACUSA il 03/08/1979
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dalla circostanza attenu di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., oltre che manifest infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati con appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con argomenti giuridici (cfr. p. 3, ove si è sottolineato la plurioffensività de cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccessiva en dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen., risulta del tutto generico, siccome sorretta da concreta pertinenza censoria, nonché manifestamente infond (posto che la pena base è stata fissata in misura prossima al minimo edit anche l’aumento stabilito a titolo di continuazione è stato determinato in alquanto contenuta, laddove, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprud la graduazione del trattamento sanzionatorio nel giudizio di cassazi inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità d pena, la cui determinazione adeguatamente esplicitata, come nel caso in esa non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.