Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Sono Generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35584 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso basato su motivi generici e apodittici è destinato a essere dichiarato inammissibile. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per il reato di evasione che ha tentato di impugnare la sentenza d’appello lamentando un trattamento sanzionatorio eccessivo. Questa pronuncia offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del ricorso in sede di legittimità e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di evasione, confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 23 febbraio 2024. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta eccessività della pena inflitta e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto portare a una pena più mite.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta dei motivi presentati, giudicati “all’evidenza inconferenti” e caratterizzati da “genericità” e “apoditticità”. La Corte ha sottolineato come la difesa non abbia sollevato argomentazioni valide e pertinenti, ma si sia limitata a una doglianza generica.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede in un’attenta analisi di quanto già deciso nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di legittimità hanno evidenziato due punti cruciali:
1. Concessione delle Attenuanti Generiche: Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado. In quella sede, erano state ritenute equivalenti alla recidiva contestata, portando a un bilanciamento che aveva di fatto già mitigato la pena. L’appello non aveva contestato specificamente questo bilanciamento, rendendo la doglianza in Cassazione tardiva e infondata.
2. Pena Minima: La Corte ha inoltre osservato che la pena applicata era già stata fissata nel minimo previsto dalla legge per il reato di evasione. Pertanto, la richiesta di un’ulteriore riduzione risultava priva di qualsiasi fondamento giuridico, poiché il giudice non avrebbe potuto scendere al di sotto di tale soglia.
Questa evidente “inconsistenza dei motivi” ha portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso manifestamente infondato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito della vicenda. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di rivalutare i fatti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi vaghi, non specifici o che tentano di ridiscutere valutazioni già compiute dai giudici di merito senza evidenziare vizi di legittimità. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di redigere ricorsi dettagliati, che attacchino punti specifici della sentenza impugnata e che siano fondati su argomentazioni giuridiche solide, evitando lamentele generiche che non possono trovare accoglimento in sede di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico, apodittico e manifestamente infondato. La difesa lamentava l’eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, senza considerare che queste erano già state riconosciute e bilanciate con la recidiva in primo grado.
Cosa significa che le attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla recidiva?
Significa che il giudice di primo grado ha riconosciuto sia la presenza di circostanze a favore dell’imputato (attenuanti) sia la sua precedente condanna (recidiva), decidendo di non far prevalere né le une né l’altra. Questo bilanciamento ha di fatto impedito un aumento di pena dovuto alla recidiva, rappresentando già un trattamento di favore.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35584 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – COGNOME NOME
OSSERVA
Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità.
Im;ero, con un unico motivo di ricorso la difesa lamenta – peraltro in modo generico e apodittico – l’eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. ‘
Si tratta di motivi all’evidenza inconferenti atteso che già in primo grado al ricorrente sono state riconosciute le generiche ( ritenute equivalenti alla contestata recidiva), senza che l’appello contestato altrimenti la decisione ( in relazione al bilanciamento e alla recidiva); ha altresi applicato la pena nel minimo dettato per il reato di evasione contestato e ritenuto.
Da qui l’evidente inconsistenza dei motivi odierni.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila jn favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024