Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti di specificità e fondatezza molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi appaiono generici e non si confrontano adeguatamente con la decisione impugnata. Questo caso offre un’importante lezione sulla necessità di formulare censure precise e pertinenti.
Il Contesto del Caso: Furto e Violazione delle Misure di Prevenzione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di due distinti reati: il furto pluriaggravato di una motocicletta e l’inosservanza di una misura di prevenzione applicata nei suoi confronti, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Nonostante la doppia condanna nei primi due gradi di giudizio, l’imputato decideva di tentare l’ultima via, proponendo ricorso per Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle argomentazioni difensive, poiché hanno riscontrato vizi preliminari che impedivano un esame approfondito della questione. La Corte ha quindi confermato implicitamente la validità della condanna, ponendo fine al percorso giudiziario del ricorrente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione chiara e netta per la sua decisione, basandosi su principi consolidati della procedura penale.
Genericità e Mancanza di Critica Specifica
Il motivo principale alla base della declaratoria di inammissibilità risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente. I giudici hanno definito i motivi “manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata”. In pratica, la difesa non ha sviluppato una critica puntuale e argomentata contro le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, ma si è limitata a presentare doglianze astratte e non circostanziate. La Cassazione, citando una nota sentenza delle Sezioni Unite (Galtelli, n. 8825/2016), ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere un’analisi critica specifica delle argomentazioni della sentenza che si intende contestare.
Coerenza Logica della Decisione Impugnata
Oltre alla genericità dei motivi, la Corte ha sottolineato che il ragionamento seguito dai giudici d’appello era pienamente “coerente con le risultanze processuali” e non manifestamente illogico. Di conseguenza, la decisione impugnata superava il vaglio di legittimità, che non consente alla Cassazione di riesaminare i fatti del processo, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La decisione della Corte di Cassazione comporta importanti conseguenze pratiche e riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda adire il giudice di legittimità.
Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di costi. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata dal “palese carattere dilatorio del ricorso”, ovvero dal fatto che l’impugnazione è stata percepita come un tentativo di ritardare l’esecutività della condanna, piuttosto che come un legittimo esercizio del diritto di difesa.
L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Questo caso serve da monito: per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È indispensabile costruire un ricorso tecnicamente ineccepibile, che identifichi con precisione i vizi della sentenza impugnata e li contesti con argomentazioni giuridiche solide e pertinenti, confrontandosi direttamente con la motivazione del giudice precedente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati, generici, privi di un confronto diretto con la decisione impugnata e mancanti di una necessaria critica alle argomentazioni che fondavano la sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, dato il carattere dilatorio del ricorso.
Quali reati erano stati contestati all’imputato nei gradi di merito?
All’imputato erano stati contestati e riconosciuti i reati di furto pluriaggravato di una motocicletta e di inosservanza di una misura di prevenzione applicata nei suoi confronti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( COGNOME ) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di 1RI Roma ha confermato l decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto COGNOME Iuns responsabile del reato di furto pluriaggravato di una motocicletta e della inosservanza alla mi di prevenzione applicata nei suoi confronti, ai sensi dell’art.75 D.Lsvo 6 sette 2011 n.159 e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione responsabilità nei suoi confronti.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestament infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impug non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento del decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi cen degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente co risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si s pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilato dei ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giust stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore