Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per essere esaminato nel merito. Il caso riguardava un individuo condannato per furto aggravato che aveva presentato ricorso contro la sentenza della Corte di Appello. La decisione sottolinea come la genericità delle censure e il rispetto della discrezionalità del giudice di merito siano ostacoli insormontabili per l’accoglimento di un appello.
I Fatti del Processo: Un Appello contro una Condanna per Furto
Il procedimento trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a quattro distinti motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e sanzionatorio.
I Motivi del Ricorso: Le Doglianze dell’Imputato
Il ricorrente ha articolato la sua difesa su quattro punti principali:
1. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Si contestava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., una causa di non punibilità per reati di modesta entità.
2. Errata applicazione della recidiva: Il ricorrente lamentava vizi nell’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si denunciava una motivazione contraddittoria in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4. Eccessività della pena: Infine, si contestava la pena inflitta come sproporzionata, lamentando una violazione di legge e un vizio motivazionale.
Il Giudizio della Cassazione su un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione precisa tra i diversi tipi di vizi lamentati.
Analisi dei Motivi Generici
I primi due motivi, relativi alla tenuità del fatto e alla recidiva, sono stati qualificati come ‘generici’. La Corte ha evidenziato che il ricorrente non ha rispettato il requisito di specificità imposto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, le censure erano state formulate in modo vago, senza indicare gli elementi concreti su cui si basavano e senza consentire alla Corte di individuare i punti critici della sentenza impugnata. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logica e completa, le doglianze astratte del ricorrente non potevano trovare accoglimento.
La Discrezionalità del Giudice e i Motivi Infondati
I restanti due motivi, concernenti le attenuanti generiche e l’entità della pena, sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’. La Cassazione ha richiamato il principio consolidato secondo cui la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato le sue scelte, facendo riferimento a elementi decisivi. Pertanto, non sussisteva alcuna violazione di legge o vizio motivazionale che potesse giustificare un intervento della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone all’appellante un onere di chiarezza e precisione, per evitare impugnazioni esplorative o meramente dilatorie. In secondo luogo, il rispetto per la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla commisurazione della pena, un ambito in cui la Cassazione può intervenire solo in caso di palese illogicità o violazione di legge, circostanze non riscontrate nel caso in esame. La combinazione di motivi generici e manifestamente infondati ha quindi condotto inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
L’ordinanza in commento rappresenta un monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per la difesa, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che un ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità dove ogni censura deve essere rigorosamente argomentata, specifica e fondata su vizi legalmente riconosciuti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi sono stati ritenuti ‘generici’, in quanto non indicavano in modo specifico gli elementi a sostegno delle censure, mentre gli altri due motivi sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’, poiché contestavano decisioni rientranti nella discrezionalità del giudice di merito e adeguatamente motivate.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo di ricorso è ‘generico’ quando è formulato in modo vago e non rispetta i requisiti di specificità richiesti dalla legge (art. 581 c.p.p.), non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i presunti errori della sentenza impugnata e le ragioni a sostegno.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la quantità della pena. Il suo ruolo è verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e con una motivazione logica e non contraddittoria. La graduazione della pena è una prerogativa discrezionale del giudice di merito, basata sui criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30869 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appel di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorr è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ric denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in o rispettivamente, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e all’ap della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, sono generici perché pri requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corrett completa e priva di manifesta contraddittorietà, non vengono indicati gli elem che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giud dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sinda rilevato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente rispettivamente, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla man concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione di l nonché il vizio motivazionale, in relazione all’eccessività del tratt sanzionatorio sono manifestamente infondati perché, secondo l’indiriz consolidato della giurisprudenza, che qui si condivide, la graduazione della p anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circos aggravanti ed attenuanti e le determinazioni alla base della fissazione della base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la eser aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si v particolare pag. 5 della sentenza impugnata)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore de cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Corigliere estensore