Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22345 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato proscioglimento dell’imputata ai sensi degli artt. 54 e 131-bis cod. pen., nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio, sono privi di concreta specificità e comunque manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza incorrere in alcun vizio motivazionale;
che, invero, le doglianze difensive sono basate su un’inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, avulsa da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti e non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità;
che, in relazione all’evocata violazione dell’rt.131 bis c.p.p., si rinviene in motivazione il corretto riferimento giurisprudenziale alla permanenza dell’occupazione quale fattore preclusivo (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019 COGNOME, Rv. 276096 – 01);
che, inoltre, quanto alla dosimetria della pena, l’uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell’ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278520; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 276096), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.