Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione è destinata al fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione, pertinenza e solide argomentazioni giuridiche. Quando questi elementi mancano, il risultato è spesso una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e l’infondatezza dei motivi portino inevitabilmente a tale esito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, condannato per il reato di calunnia, ha proposto ricorso per Cassazione articolando cinque distinti motivi. La Suprema Corte, tuttavia, li ha rigettati tutti, dichiarando l’impugnazione inammissibile.
L’Analisi della Corte: le ragioni di un ricorso inammissibile
La Corte ha esaminato singolarmente ogni motivo, evidenziandone le criticità che hanno portato alla decisione finale. L’analisi dei giudici dimostra l’importanza di un’impugnazione ben strutturata e pertinente.
I Motivi Respinti dalla Cassazione
1. Assenza di ‘Reformatio in Peius’: Il primo motivo è stato respinto perché non vi era stata alcuna riforma peggiorativa della qualificazione del fatto.
2. Irrilevanza della Perizia Balistica: Il secondo motivo è stato giudicato privo di correlazione con il processo, poiché non era mai entrata in gioco una perizia balistica.
3. Genericità sulle Attenuanti: Il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto non specifico, in quanto la sentenza impugnata le aveva negate applicando invece un aumento di pena per la recidiva.
4. Errato Calcolo della Prescrizione: Il quarto motivo sulla prescrizione è stato definito manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che, partendo dalla data del fatto (31/07/2008), il termine massimo di prescrizione era di sedici anni e otto mesi, a causa degli aumenti per la recidiva reiterata e specifica.
5. Aspecificità sulla Tenuità del Fatto: L’ultimo motivo, riguardante la particolare tenuità del fatto, è stato liquidato come aspecifico, poiché non si confrontava adeguatamente con i dettagli concreti della vicenda.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. In questo caso, ogni singolo motivo presentato dalla difesa mancava di queste caratteristiche essenziali. I giudici hanno rilevato una totale mancanza di correlazione tra le argomentazioni proposte e le effettive statuizioni della sentenza impugnata. L’analisi sul calcolo della prescrizione, ad esempio, non è stata un’interpretazione, ma una semplice applicazione matematica delle norme vigenti in materia di recidiva, dimostrando l’infondatezza manifesta del motivo. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non è stata quindi una valutazione di merito, ma una presa d’atto dell’inidoneità tecnica dell’impugnazione a superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
le conclusioni
La conclusione della vicenda è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Tale decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più gravosa, è la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria che viene irrogata quando l’inammissibilità è determinata da colpa del ricorrente. Questa pronuncia ribadisce che l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, da esperire con rigore e serietà, per evitare di incorrere in sanzioni e confermare definitivamente la sentenza di condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specificamente correlati alla sentenza impugnata e, in alcuni casi, come per la prescrizione, manifestamente infondati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende a causa dei profili di colpa nell’aver presentato l’impugnazione.
In che modo la recidiva ha influito sul calcolo della prescrizione del reato?
La recidiva reiterata e specifica ha causato un notevole allungamento del termine di prescrizione. Il termine base di sei anni è stato aumentato di due terzi per la recidiva e di un ulteriore terzo secondo l’art. 161 c.p., portando il tempo massimo necessario a prescrivere il reato a sedici anni e otto mesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14808 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14808 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo non ha specifica attinenza con la vicenda in esame, in quanto non ricorre per il residuo reato di calunnia un’ipotesi di riforma in peius in punto di qualificazione del fatto;
Ritenuto che il secondo motivo è privo di concreta correlazione ai temi del processo, non venendo in rilievo una perizia balistica;
Ritenuto che il terzo motivo, riguardante le attenuanti generiche, non si pone in specifico rapporto con la sentenza impugnata, con cui le attenuanti sono state negate, essendosi invece operato un aumento per la recidiva;
Ritenuto che il quarto motivo in tema di prescrizione è manifestamente infondato, in quanto muovendo dalla data del fatto, cioè il 31/07/2008, deve computarsi un termine massimo di anni sedici e mesi otto (anni sei, aumentata di due terzi per la recidiva reiterata specifica nel quinquennio, poi aumentata di ulteriori due terzi ex art. 161 cod. pen.);
Ritenuto che il quinto motivo riguardante l’ipotesi della particolare tenuità del fatto non si confronta con gli esatti termini della vicenda risultando dunque aspecifico;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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