Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma Condanna per Resistenza a Pubblico Ufficiale
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle principali cause di rigetto di un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Questa ordinanza offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi possano portare non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni pecuniarie aggiuntive per il ricorrente. Analizziamo la decisione della Suprema Corte in un caso di resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti e l’integrazione degli elementi costitutivi del reato, sia dal punto di vista materiale che soggettivo. Il secondo motivo sollevava una questione di procedura, sostenendo che il reato si fosse estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto integralmente inammissibile. La valutazione dei giudici si è concentrata sulla qualità dei motivi presentati, evidenziandone la debolezza strutturale. Per la Corte, le censure mosse dal ricorrente erano ‘manifestamente infondate e generiche’, una formula che in ambito processuale indica un’impugnazione che non riesce a scalfire minimamente la solidità logico-giuridica della sentenza impugnata.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo punto critico del ricorso riguardava la contestazione della colpevolezza. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione ‘logica, coerente e puntuale’ su tutti gli aspetti del reato contestato. Il ricorso, invece di individuare vizi specifici nel ragionamento del giudice di merito, si limitava a riproporre una lettura alternativa dei fatti, senza evidenziare reali errori di diritto o difetti di motivazione. Questo tipo di approccio non è consentito in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
La Questione della Prescrizione
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato infondato. La Corte ha confermato quanto già correttamente rilevato dal giudice d’appello: il calcolo dei termini di prescrizione deve tenere conto di eventuali periodi di sospensione del processo. Nel caso specifico, alla luce delle sospensioni processuali intervenute, il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza di secondo grado. La prescrizione sarebbe maturata solo in una data successiva, rendendo l’eccezione del ricorrente del tutto priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema fonda la sua decisione di inammissibilità su due pilastri. In primo luogo, la constatazione che le critiche mosse alla sentenza di appello erano astratte e non specifiche, incapaci di mettere in discussione la coerenza e completezza della motivazione fornita dal giudice precedente. La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo sulla legittimità della decisione.
In secondo luogo, la palese infondatezza del motivo sulla prescrizione dimostra una superficiale analisi delle norme procedurali. La corretta applicazione delle regole sulla sospensione del termine prescrizionale è un elemento fondamentale che il difensore deve considerare prima di presentare un’eccezione di questo tipo.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative. La sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione sottolinea l’importanza cruciale di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente solidi per avere una possibilità di successo davanti alla Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano manifestamente infondati e generici, non riuscendo a contestare efficacemente la motivazione logica e coerente della sentenza impugnata.
L’argomento della prescrizione del reato era valido?
No, l’argomento non era valido. La Corte ha stabilito che, tenendo conto delle sospensioni processuali, il termine di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza di secondo grado.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13434 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione tanto dell’elemento materiale, quanto di quello soggettivo del reato contestato (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
che, quanto al secondo motivo di ricorso, alla data della sentenza di secondo grado la prescrizione non era ancora maturata, perché – come correttamente osservato dal giudice del gravame a pag. 5 e non contestato dal ricorrente – alla luce delle sospensioni processuali, il delitto di cui all’ 337 cod. pen. si sarebbe prescritto in data 17 maggio 2023.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024