Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Generici e Infondati
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i principi fondamentali che regolano l’ammissibilità dei ricorsi, chiarendo perché un ricorso inammissibile non possa superare il vaglio di legittimità. La decisione si sofferma su due classici vizi che portano a tale esito: la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi di appello, offrendo spunti preziosi sulla corretta redazione degli atti processuali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente sollevava due principali questioni. In primo luogo, lamentava la violazione del suo diritto a partecipare personalmente al processo, sostenendo di non essere stato presente in udienza. In secondo luogo, contestava la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, criticando la motivazione della corte territoriale su questo punto.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione non entra nel merito delle questioni, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la presenza di vizi che impediscono un esame più approfondito. Il ricorrente è stato, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
Il primo motivo, riguardante il diritto alla partecipazione in udienza, è stato liquidato come manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli atti processuali dimostravano in modo inequivocabile la sua rinuncia a comparire, attestata nei verbali di due udienze precedenti. La pretesa, quindi, si scontrava con l’evidenza documentale.
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato invece ritenuto privo di specificità. La Cassazione ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette sia in primo grado sia in appello. I giudici di merito avevano chiaramente individuato il momento di cessazione della permanenza del reato nella data di ingresso in carcere dell’imputato (14 dicembre 2017), un punto decisivo per il calcolo dei termini di prescrizione che il ricorso non era riuscito a scalfire con argomenti nuovi o specifici.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su due pilastri del diritto processuale penale.
Per quanto riguarda la manifesta infondatezza, la Corte sottolinea che una doglianza è tale quando la sua inconsistenza emerge ictu oculi, ovvero è palesemente smentita dagli atti del processo. In questo caso, la prova documentale della rinuncia a comparire rendeva la lamentela del tutto pretestuosa.
In merito alla mancanza di specificità, viene ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può essere una mera riproduzione delle argomentazioni già disattese nei precedenti gradi di giudizio. Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorrente deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici, e non limitarsi a una generica riproposizione delle proprie tesi.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa tecnica: un ricorso per cassazione, per avere speranza di successo, deve essere redatto con la massima cura e precisione. Non è sufficiente dissentire dalla decisione impugnata; è necessario articolare censure specifiche, pertinenti e fondate su solide basi giuridiche e fattuali. La manifesta infondatezza e la genericità dei motivi conducono inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna a sanzioni pecuniarie che aggravano la posizione del ricorrente. La decisione conferma l’importanza di un’attenta analisi degli atti processuali prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio, evitando impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose.
Un imputato può lamentare la violazione del diritto a partecipare a un’udienza se in precedenza vi aveva rinunciato?
No. Secondo la Corte, se dagli atti processuali emerge una chiara e documentata rinuncia a comparire, il motivo di ricorso basato sulla mancata partecipazione è manifestamente infondato e non può essere accolto.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti dei gradi precedenti in un ricorso per cassazione?
No. Il ricorso per cassazione è inammissibile se è privo di specificità, ovvero se si limita a essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. È necessario un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10330 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali in materia di diritto alla partecipazione in udienza dell’imputato, è manifestamente infondato in quanto palesemente smentito dagli atti processuali, stante la rinuncia a comparire attestata nel verbale di udienza (cfr. ud. 8 maggio 2018 e 20 maggio 2021);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza della sentenza di primo grado e pag. 2 della sentenza impugnata che fanno riferimento alla cessazione della permanenza al 14/12/2017, per ingresso in carcere);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il ChrIsiglere estensore
Il Presidente