Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Generici o Infondati
Presentare un’impugnazione in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per contestare una condanna, ma per avere successo è necessario che i motivi siano specifici e fondati. Un ricorso inammissibile è l’esito che attende chi propone censure generiche o ripropone questioni già adeguatamente risolte nei gradi precedenti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità e la manifesta infondatezza dei motivi portino inevitabilmente al rigetto del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imputato condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’art. 483 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha presentato ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali: la presunta violazione del principio del ne bis in idem (divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto) e il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla validità formale e sostanziale dei motivi di ricorso presentati. La Corte ha ritenuto che nessuno dei due motivi sollevati avesse i requisiti necessari per essere esaminato, confermando così in via definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
L’analisi delle motivazioni della Corte è fondamentale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace. I giudici hanno smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziandone la debolezza strutturale.
Primo Motivo: Il Principio del ‘Ne Bis in Idem’
Il ricorrente sosteneva che il procedimento a suo carico violasse il principio del ne bis in idem, poiché originato dalla stessa notitia criminis che aveva già dato vita ad altri procedimenti. La Corte ha liquidato questa censura come manifestamente infondata. Inoltre, ha sottolineato come l’argomento fosse una mera riproposizione di quanto già discusso e respinto dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione completa e priva di vizi logici, in linea con la giurisprudenza consolidata. Ripetere le stesse doglianze senza introdurre nuovi e validi profili di criticità rende il motivo di ricorso prevedibilmente inammissibile.
Secondo Motivo: La Genericità sulla Richiesta di Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la genericità. Il ricorrente si era limitato a denunciare un vizio di motivazione senza però indicare quali specifici elementi favorevoli a suo carico non sarebbero stati valutati dal giudice di merito. La Corte ha ribadito un principio consolidato: per motivare il diniego delle attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che si concentri su quelli ritenuti decisivi. Una contestazione che non individua precisamente cosa sia stato omesso o mal valutato si risolve in una critica astratta e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
La decisione della Cassazione ribadisce una lezione cruciale per la pratica legale: la redazione di un ricorso non può essere un mero esercizio formale. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato, come il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per evitare tale esito, i motivi di impugnazione devono essere specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi di argomenti già respinti con motivazioni logiche e coerenti. È necessario criticare la decisione impugnata individuando con precisione i vizi di legge o di logica, offrendo alla Corte elementi concreti su cui basare il proprio giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e generici. Il primo motivo era una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello, mentre il secondo non specificava quali elementi favorevoli il giudice non avesse considerato nel negare le attenuanti generiche.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Secondo la Corte, un motivo è “generico” quando si limita a lamentare un vizio senza indicare elementi concreti e specifici che il giudice di merito avrebbe ignorato o valutato erroneamente. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato quali fatti positivi non sarebbero stati presi in considerazione per la concessione delle attenuanti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: in primo luogo, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e non può più essere messa in discussione. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10027 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 17 ottobre 2022, che ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all’art. 483 cod. pen.
-Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di ne bis in idem sostanziale e processuale atteso che il presente procedimento trae origine dalla medesima notitia criminis che ha condotto a tre diversi procedimenti – è manifestamente infondato e riproduttivo delle medesime censure dell’atto di appello, disatteso con una motivazione immune da vizi logici (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) con espressi richiami alla giurisprudenza di questa Corte e a quella costituzionale.
-Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti attenuanti generiche – è generico in quanto non indica elementi favorevoli non valutati a fronte di una motivazione esaustiva esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024 Il C sigliere estensore
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Il Presidente