Ricorso inammissibile: quando l’appello alla Cassazione è destinato a fallire
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un appello basato su motivi vaghi o sulla semplice riproposizione di argomenti già esaminati è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. È quanto emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha respinto il ricorso di un imputato condannato per falsa attestazione a un pubblico ufficiale, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in primo grado e in appello, di un individuo per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità o qualità personali. Non accettando la decisione della Corte di Appello di Bologna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
L’Analisi della Cassazione e i Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascuno dei motivi presentati, giudicandoli tutti inammissibili o manifestamente infondati. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Specificità
Il ricorrente lamentava la violazione della legge per la mancata assoluzione dovuta, a suo dire, all’assenza dell’elemento soggettivo del reato. La Corte ha bocciato questo motivo su più fronti, definendolo:
* Generico e indeterminato: Non indicava in modo specifico e chiaro gli elementi su cui si basava la censura, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
* Basato su doglianze di fatto: Il ricorso si limitava a contestare la valutazione dei fatti, un’attività preclusa in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione della legge.
* Meramente ripetitivo: Il motivo era una pedissequa reiterazione di argomenti già presentati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
Secondo Motivo: La Questione della Recidiva
Il secondo motivo criticava la carenza e l’illogicità della motivazione con cui i giudici di merito non avevano escluso la recidiva. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Secondo gli Ermellini, la motivazione della sentenza impugnata era esente da vizi logici o giuridici riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, rendendo l’argomento del ricorrente privo di fondamento.
Terzo Motivo: Le Attenuanti Generiche e la Pena
Infine, il ricorrente si doleva dell’insufficiente motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, sull’eccessività della pena. La Corte ha liquidato anche questo motivo come manifestamente infondato, ribadendo un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi dedotti dalla difesa, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso inammissibile è tale quando non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni fattuali o a presentare critiche generiche. La specificità dei motivi è un requisito essenziale per consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità. In assenza di vizi palesi di logicità o di violazioni di legge, la valutazione del giudice di merito non può essere messa in discussione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: la redazione di un ricorso per Cassazione deve essere un’operazione chirurgica, mirata a individuare specifici errori di diritto o vizi motivazionali manifesti. La semplice riproposizione di argomenti di fatto o la critica generica di una decisione ben motivata porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio per il ricorrente della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, non specificano le presunte violazioni di legge, si basano su questioni di fatto già valutate nei gradi precedenti, o sono una semplice ripetizione di argomenti già respinti, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli argomenti della difesa per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, per motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, senza dover analizzare e confutare ogni singolo argomento difensivo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2957 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2957 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 01R6RES) nato il 22/09/1984
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale NOME denunzia la violazione della legge in ordine alla mancata assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo, oltre a non essere consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato di legittimità, oltre a essere fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la carenza e l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla omessa esclusione della recidiva, oltre a riprodurre le medesime ragioni di inammissibilità del corrispondente motivo di appello, è manifestamente infondato poiché che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. in particolare alla pag. 3 della stessa) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.;
ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, all’eccessività del trattamento sanzionatorio, sia manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare la mancata applicazione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.