Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici e infondati
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle cause più frequenti di chiusura di un procedimento in Cassazione. La Suprema Corte, con una recente ordinanza, ha ribadito i principi che portano a tale declaratoria, analizzando un caso di estorsione in cui le argomentazioni difensive sono state ritenute una semplice ripetizione di quelle già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per estorsione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputata era accusata di aver collaborato con un sedicente mago, mettendo a sua disposizione una carta prepagata ricaricabile. Su questa carta venivano versate le somme estorte a una vittima, convinta a pagare per evitare la pubblicazione di sue fotografie private. La prova principale a carico dell’imputata era un video, acquisito agli atti, che riproduceva un servizio giornalistico di un noto programma televisivo. Nel filmato, una finta vittima (in realtà un’attrice) dialogava con l’imputata, la quale non solo confermava la sua collaborazione con il mago, ma esortava l’interlocutrice a effettuare il pagamento sulla carta a lei intestata.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali. Il primo contestava la valutazione del video come prova, mentre il secondo e il terzo lamentavano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante della lieve entità del fatto nella loro massima estensione. La Corte ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
La Corte ha qualificato il primo motivo come indeducibile, in quanto si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici, un motivo di ricorso per essere ammissibile deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di tesi già smentite. La Corte di merito aveva infatti ampiamente motivato la sua decisione, evidenziando come dal video emergesse chiaramente il ruolo attivo dell’imputata. Inoltre, altre prove, come l’effettiva intestazione della carta e il suo utilizzo in altre estorsioni simili, confermavano il quadro accusatorio.
L’Infondatezza degli Altri Motivi
Anche i motivi relativi alle attenuanti sono stati giudicati manifestamente infondati. La difesa non ha saputo contrapporre argomenti validi alla motivazione della Corte d’Appello, che aveva giustificato la sua decisione di non concedere le attenuanti nella massima estensione possibile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati. In primo luogo, ha sottolineato che un ricorso che non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, ma ne ripete genericamente le censure, è solo apparentemente specifico e quindi inammissibile. Il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e coerente, spiegando perché il video, unitamente alle altre risultanze processuali, dimostrava la responsabilità dell’imputata.
Per quanto riguarda le attenuanti, la Cassazione ha ritenuto sufficiente e corretto il richiamo della Corte d’Appello all’art. 133 del codice penale. La decisione di non concedere il massimo beneficio era stata giustificata, tra l’altro, dalla durata del rapporto criminale tra l’imputata e il suo complice, interrotto solo grazie al sequestro preventivo della carta prepagata. Questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata senza vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta elaborazione di critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata. Un ricorso inammissibile, basato su motivi generici o manifestamente infondati, non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione finale è stata, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una somma di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte una semplice e non argomentata ripetizione di censure già respinte dalla Corte d’Appello, e in parte manifestamente infondati, in quanto non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quale valore ha avuto il video del servizio giornalistico nel processo?
Il video è stato una prova cruciale. Ha dimostrato che l’imputata era consapevole e partecipe del piano criminale, poiché la si vedeva e sentiva esortare una finta vittima a pagare sulla carta prepagata a lei intestata per evitare la pubblicazione di foto, confermando la sua collaborazione con il complice.
Perché non sono state concesse le attenuanti richieste nella massima estensione?
Le attenuanti non sono state concesse nella massima estensione perché la Corte di merito ha ritenuto, con motivazione logica, che la gravità del fatto, desunta anche dalla durata del rapporto criminoso con il complice (interrotto solo dal sequestro della carta), non giustificasse un trattamento sanzionatorio più mite, facendo riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35269 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIGLIANO BIELLESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto COGNOME il COGNOME ricorso COGNOME presentato COGNOME nell’interesse COGNOME di COGNOME NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, censurando la valutazione di un video, acquisito agli atti del processo, riproducente un servizio giornalist tramesso dal programma televisivo Striscia La Notizia, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedot in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, illustrando, alle pagine 6 e 12 della sentenz impugnata come, nel video acquisito agli atti del processo riproducente un servizio giornalistico già trannesso dal programma televisivo Striscia La Notizia, in cui una finta vittima (in realtà attrice del medesimo programma televisivo) dialogava con l’imputata, quest’ultima abbia dichiarato di collaborare con il sedicente mag Maestro NOME e di avergli messo a disposizione una sua carta PostePay ed abbia esortato l’interlocutrice a pagare, per evitare che le sue foto venissero pubbliche e chiarendo, alla pagina 8, come valgano per il giudizio di responsabilità anche le altre risultanze processuali (effettiva intestazione della carta all’impu e utilizzo di essa per altre estorsioni, avvenute con le identiche modalità) e pagina 9 come non corrisponda al vero che l’imputata abbia disconosciuto il contenuto del servizio giornalistico;
ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e il riconoscimento della estorsione attenuata di liev entità nella sua massima estensione, non sono consentiti in sede di legittimità sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità;
che, in particolare, tali motivi non si confrontano con il richiamo, operato a pagina 13 della sentenza impugnata, all’art. 133 c,p, (di per sé sufficient giustificato, tra l’altro, dal protrarsi nel tempo del rapporto dell’imputata c sedicente mago concorrente nel reato, terminato solo con il sequestro preventivo della carta PostePay;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025.