Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza delle norme procedurali. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. L’ordinanza n. 6065/2024 della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’infondatezza dei motivi possano portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo le porte a un esame nel merito della vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nei gradi di merito, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte, affidando le proprie speranze a tre distinti motivi di doglianza. Questi motivi spaziavano da presunte irregolarità nella formazione della prova testimoniale a una critica sulla valutazione della sua condotta, fino al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
I Motivi del Ricorso e le Ragioni di un ricorso inammissibile
L’analisi della Corte si concentra sulla validità dei motivi presentati, che costituiscono il cuore di ogni impugnazione. Vediamo nel dettaglio le censure mosse dalla difesa:
1. Violazione delle norme sulla testimonianza: Il ricorrente lamentava che, durante la deposizione della persona offesa, fosse stata data lettura integrale di una relazione di servizio redatta in precedenza dal testimone stesso, in presunta violazione dell’art. 499, comma 5, c.p.p., che regola le modalità di contestazione e ausilio alla memoria del teste. Inoltre, si contestava la natura suggestiva delle domande formulate.
2. Errata qualificazione della condotta: Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva erroneamente interpretato il comportamento dell’imputato come minaccioso e oppositivo, mentre si sarebbe trattato di un contegno meramente dispregiativo. Il ricorso, tuttavia, si limitava a trascrivere pedissequamente gli atti precedenti senza individuare specifiche lacune motivazionali nella sentenza impugnata.
3. Mancato riconoscimento di benefici: L’ultimo motivo criticava la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti atipiche e la sospensione condizionale della pena, basandosi su una generica affermazione del modesto disvalore penale di precedenti condanne.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso inammissibile. Le motivazioni della decisione sono un’importante lezione di tecnica processuale.
Sul primo motivo, i giudici hanno rilevato che la difesa non aveva sollevato alcuna obiezione durante l’esame testimoniale, rendendo la doglianza tardiva. In ogni caso, la Corte ha chiarito che l’art. 499 c.p.p. non vieta la consultazione totale degli scritti redatti in precedenza, essendo indifferente che l’aiuto alla memoria sia parziale o completo. Di conseguenza, il motivo è stato ritenuto non consentito.
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e redatto con una tecnica non ammessa. La Cassazione ha sottolineato che non è sufficiente trascrivere gli atti precedenti; è necessario individuare con precisione i “vuoti decisori” e le pretermissioni rilevanti nella sentenza che si impugna. Nel merito, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici precedenti, ritenendo che frasi come “ti faccio vedere cosa vi succede a tutti e due”, unite al riferimento al proprio ruolo pubblico (“se non lo hai capito sono assessore”), avessero un contenuto inequivocabilmente intimidatorio e non solo dispregiativo.
Infine, anche il terzo motivo è stato bocciato per genericità. La difesa non ha fornito argomenti specifici e pertinenti che potessero orientare diversamente la valutazione discrezionale del giudice riguardo alle attenuanti e alla sospensione della pena, limitandosi a un’affermazione apodittica e non circostanziata.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha invece escluso la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, poiché il loro contributo difensivo non è stato decisivo per l’esito del giudizio.
Questo caso ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che presentano vizi specifici e legalmente previsti. La genericità, la manifesta infondatezza o la proposizione di motivi non consentiti dalla legge trasformano l’impugnazione in un atto destinato al fallimento, con inevitabili costi per chi lo promuove.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge (come contestazioni sui fatti già accertati), sono manifestamente infondati, oppure sono formulati in modo generico senza individuare specifiche critiche o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
È consentito a un testimone leggere integralmente un documento scritto da lui in precedenza durante la deposizione?
Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte in questa ordinanza, l’art. 499 comma 5 c.p.p. consente a un testimone di avvalersi di scritti per aiutare la memoria, e la norma non fa distinzione tra una consultazione parziale o totale del documento. Pertanto, tale modalità non costituisce di per sé una violazione, soprattutto se la difesa non solleva obiezioni al momento dell’esame.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato generico quando non articola critiche specifiche e puntuali contro la decisione impugnata, ma si limita, ad esempio, a trascrivere atti precedenti o a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza spiegare perché la motivazione del giudice di merito sarebbe errata, illogica o carente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6065 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CELANO il DATA_NASCITA
4
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e le note conclusive 1:rasmesse dalle parti civ costituite;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo rileva asserite violazioni nella formazione della prova relativa deposizione testimon della persona offesa COGNOME – sia per la lettura integrale, all’atto della escussione, della relaz servizio stesa dallo stesso teste e relativa ai fatti oggetto di giudizio in ritenuta violazione del di cui all’art. 499 comma 5 cpp, sia per la natura meramente suggestiva delle domande formulate nel corso del relativo esame- per più versi inconferenti ( non risulta che alle dette modalità di escussione della p in questione la difesa dell’imputato abbia opposto alcunché nel corso della relativa assunzione la quale, d resto, nel contraddittorio delle parti, consente la consultazione degli scritti preventivamente redatti parti, essendo indifferente che l’aiuto alla memoria garantito da tale consultazione sia parziale o to atteso che l’art 499 comma 5 non distingue tra tali due forme di ausilio);
il secondo motivo, oltre che formulato attraverso una tecnica redazionale non consentita per la genericità della relativa deduzione (perché, piuttosto che individuare specifici vuoti decisori rispet altrettanto definiti rilievi articolati con il gravame di merito, la difesa ha pedissequamente tras contenuto dei due atti, trascurando di indicare le specifiche pretermissioni destinate, per il loro dirimente, a viziare la sentenza impugnata) è comunque manifestamente infondato, atteso che la lettura delle due decisioni di merito e delle prove orali rese dalle due persone offese ( in particolare ripresa sentenza appellata), da adeguato conto del contegno non solo dispregiativo ( unicamente ritenuto dalla difesa) ma anche concretamente minaccioso e oppositivo, ricavabile dal complessivo e aggressivo atteggiamento tenuto dall’imputato nei confronti dei soggetti qualificati, nel cui contesto v immediatamente letti e valutati, a tacer d’altro, i riferimenti resi da COGNOME al ruolo pubblico al rivestito (” se non lo hai capito sono assessore”), proferiti contestualmente ad interlocuzioni dal conten inequivocabilmente intimidatorio ( “ti faccio vedere cosa vi succede a tutti e due”), tali da re manifestamente inconferente l’assunto difensivo;
il terzo motivo, con il quale si contrasta la tenuta motivazionale della decisione gravata nel giustif il mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche e della sospensione condizionale della pena è generico perché, come in appello, non risultano precisate le specifiche ragioni, pretermesse dai giudici del meri utili ad orientare in termini diversi la relativa valutazione e il conseguente giudizio discrezionale su en tali temi, se del caso anche ai sensi dell’art. 164 comma 4 cod. pen. ( aspetti di certo non ricavabili riguardo alla sospensione condizionale, dalla apodittica affermazione del modesto disvalore penale delle precedenti condanne a pena sospesa);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. p ma non la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti il cui contributo difensivo non ha inciso sulla decisione in esame;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2024.