Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’elevata specificità e rigore tecnico. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è necessario individuare con precisione i vizi di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, fondato su motivi generici e manifestamente infondati, confermando la condanna di un imputato e aggiungendo ulteriori oneri economici.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Condanna per Evasione
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un individuo condannato dalla Corte di Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato di contestare la sentenza di secondo grado, sperando in un annullamento o in una riforma della decisione.
Tuttavia, l’approccio scelto per l’impugnazione si è rivelato fatale per l’esito del procedimento. La difesa ha sollevato censure che la Corte ha rapidamente qualificato come non consentite in sede di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per poter essere esaminata.
Le Censure Generiche e Manifestamente Infondate
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi del ricorso. La Corte ha stabilito che le censure erano ‘generiche’ e ‘manifestamente infondate’. In altre parole, l’atto di impugnazione non articolava critiche specifiche e pertinenti contro la logica giuridica della sentenza impugnata, ma si limitava a una contestazione vaga che non poteva trovare accoglimento in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione della legge e non a una nuova valutazione dei fatti.
La Conferma della Motivazione Territoriale sull’Art. 131-bis c.p.
Un punto interessante riguarda il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte di Appello avesse già motivato in modo ‘logico, coerente e puntuale’ il perché tale istituto non fosse applicabile al caso di specie. I giudici di merito avevano fatto riferimento alle ‘concrete modalità’ e al ‘disvalore del fatto’, ritenendo che la condotta non potesse essere considerata di particolare tenuità. La Suprema Corte ha ritenuto tale motivazione immune da vizi, confermandone la correttezza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il ricorrente non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti o a lamentare genericamente l’ingiustizia della sentenza. Deve, invece, dimostrare in modo specifico in cosa la Corte di Appello abbia violato la legge o abbia sviluppato un ragionamento manifestamente illogico.
Nel caso specifico, l’assenza di tali elementi ha portato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La Corte ha inoltre notato che le circostanze attenuanti generiche, sebbene non oggetto di appello, erano state correttamente applicate fin dal primo grado, a dimostrazione che il quadro sanzionatorio era già stato valutato in modo completo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. In primo luogo, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva, senza alcuna possibilità di ulteriore riesame. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, come stabilito nell’ordinanza, viene imposto il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso ammonta a tremila euro. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare ricorsi palesemente dilatori o infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi l’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati, ovvero non specificavano in modo adeguato i presunti errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, come richiesto dalla legge per il giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
La Corte ha riesaminato la questione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, la Corte non ha riesaminato la questione nel merito. Ha semplicemente verificato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per negare l’applicazione di tale norma, basandosi sulle concrete modalità e sul disvalore del fatto, ritenendo tale motivazione corretta e priva di vizi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 712 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 712 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/08/2004
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato cui all’art. 385 cod. pen., sviluppa motivi non consentiti dalla legge in se legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche, oltre che manifestamente infondate;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità cui all’art. 131-bis cod. pen., facendo riferimento alle concrete modalità disvalore del fatto (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata); nonché sull’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, anche se non oggetto di deduzione in appello, risultano essere state correttamente applicate dal primo grado (si veda pag. 1 del provvedimento impugnato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 10/11/2023