Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivi Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi, sottolineando un principio fondamentale: per accedere al giudizio di legittimità, i motivi di appello devono essere specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. Quando un ricorso non soddisfa questi criteri, il suo esito è quasi sempre un provvedimento di ricorso inammissibile, come accaduto nel caso di specie. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Milano presentava ricorso per cassazione, affidandosi a tre distinti motivi. L’obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado sotto diversi profili: la correttezza della motivazione sulla sua responsabilità, la valutazione sulla recidiva e la quantificazione della pena, e infine il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la detenzione in carcere con la detenzione domiciliare.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha esaminato i motivi e li ha ritenuti tutti, senza eccezioni, manifestamente infondati e generici, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Analisi dei Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziandone la debolezza strutturale.
Primo Motivo: La Responsabilità Penale
Il ricorrente contestava la motivazione alla base del giudizio di colpevolezza. La Cassazione ha liquidato questo motivo come reiterativo e palesemente infondato. Secondo i giudici supremi, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato, anche ai fini dell’elemento soggettivo del reato, la mancata indicazione della provenienza di un bene, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il tentativo di riproporre la stessa questione senza nuovi argomenti validi è stato quindi respinto.
Secondo Motivo: Recidiva e Dosimetria della Pena
Le doglianze relative alla recidiva e alla quantificazione della pena sono state giudicate generiche e manifestamente infondate. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione congrua, evidenziando la sistematicità e la continuità delle violazioni commesse. Questi elementi, secondo i giudici di merito, erano indicatori di una “pericolosità ingravescente”. Di fronte a una motivazione così strutturata, le lamentele generiche del ricorrente, prive di elementi concreti e positivamente valutabili, non potevano trovare accoglimento.
Terzo Motivo: Il Diniego della Pena Sostitutiva
Infine, il ricorrente lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che il giudice di merito aveva adempiuto correttamente al proprio onere argomentativo formulando una “prognosi infausta” sul futuro comportamento del condannato. Tale giudizio negativo era solidamente ancorato a elementi oggettivi: i numerosi precedenti penali, la revoca di una precedente sospensione della pena e il rigetto di una passata istanza di detenzione domiciliare.
Le Motivazioni della Decisione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. I motivi devono evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata (come violazione di legge o vizio di motivazione), non limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte o a formulare critiche generiche. Nel caso di specie, ogni singolo motivo è stato ritenuto privo dei requisiti minimi di ammissibilità: il primo era ripetitivo, il secondo generico e il terzo si scontrava con una motivazione logica e completa da parte del giudice di merito. La combinazione di questi fattori ha reso inevitabile la declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce che per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi su specifici errori di diritto o su vizi logici manifesti della motivazione. La mera insoddisfazione per l’esito del giudizio di appello non è sufficiente. La conseguenza di un ricorso inammissibile è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono considerati reiterativi di argomenti già valutati, generici, o manifestamente infondati, ovvero quando non individuano specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Cosa valuta un giudice per negare la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare?
Il giudice valuta la personalità del condannato per formulare una prognosi sul suo futuro comportamento. Elementi come numerosi precedenti penali, la revoca di benefici precedenti (come la sospensione della pena) e il rigetto di istanze analoghe possono portare a una “prognosi infausta” e al conseguente diniego della pena sostitutiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla definitività della condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44874 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44874 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 15/06/1970
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è reiterativo e manifestamente infondato (cfr. p. 3, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si valorizza, anche quanto all’elemento soggettivo, la mancata indicazione della provenienza del bene);
ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo sono generiche e manifestamente infondate, a fronte di congrua motivazione in ordine alla recidiva (sottolineando la sistematicità e la continuità delle violazioni, altamente indicative di una pericolosità ingravescente), alle generiche (in assenza di elementi positivamente valutabili, non indicati neppure dal ricorrente) e alla dosimetria della pena (p. 4).
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l’omessa sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è manifestamente infondato, avendo il giudice adeguatamente assolto al proprio onere argomentativo in tema di prognosi infausta, ex art. 58, I. 689/1981 (cfr. p. 4, ove si evidenziano i numerosi precedenti, la revoca della sospensione dell’esecuzione e il rigetto di istanza di detenzione domiciliare);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.