Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello Non Stanno in Piedi
Nel complesso mondo della giustizia penale, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, una fase cruciale in cui si possono contestare le decisioni dei tribunali inferiori. Tuttavia, non basta semplicemente appellarsi: è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un appello mal formulato porti a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la precisione nell’atto di impugnazione è un requisito imprescindibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata, secondo quanto previsto dall’articolo 612, secondo comma, del codice penale. La Corte di Appello di Firenze aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: mentre proscioglieva l’imputato da una contravvenzione per prescrizione, ne confermava la condanna per il reato principale, ricalcolando la pena. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti del trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha ritenuti, nel loro complesso, inammissibili sotto vari e concorrenti profili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni, ma si è fermata a un livello procedurale, sancendo l’impossibilità di esaminare un ricorso palesemente infondato e mal posto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la totale inconsistenza. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità:
1. Errore sulla persona: Il ricorrente contestava l’applicazione della recidiva, ma la Corte ha rilevato che tale aggravante non gli era mai stata né contestata né applicata. La contestazione della recidiva riguardava, infatti, un altro coimputato, nel frattempo deceduto. Questo dimostra una palese confusione e non pertinenza del motivo.
2. Norma non applicabile: Analogamente, il ricorso lamentava la mancata applicazione di una specifica norma del codice penale (art. 63, comma 4) relativa al bilanciamento delle circostanze. Anche in questo caso, la Corte ha sottolineato che tale norma era stata applicata al coimputato e non era rilevante per la posizione del ricorrente, il quale rispondeva di un reato con una sola aggravante a effetto speciale.
3. Motivo generico e non argomentato: Il ricorrente si limitava a enunciare la contestazione circa il riconoscimento di una circostanza aggravante, senza però esporre alcuna ragione specifica a sostegno della sua tesi. Una semplice dichiarazione di dissenso, priva di argomentazioni giuridiche, è considerata dalla giurisprudenza un motivo generico e, come tale, inammissibile.
4. Critiche già motivate: Infine, le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all’eccessiva severità della pena sono state respinte perché la Corte di Appello aveva già fornito una motivazione congrua e logica su tali punti nella sua sentenza. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma deve evidenziare vizi di legittimità, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’atto di impugnazione deve essere un’analisi critica e puntuale del provvedimento che si contesta, non un mero elenco di lamentele generiche o, peggio, non pertinenti. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso richiede uno studio approfondito degli atti e una costruzione logico-giuridica rigorosa. Per i cittadini, la lezione è che un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta un’ulteriore condanna: quella al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. La giustizia, specialmente nel suo grado più alto, esige precisione e serietà.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano infondati e concorrenti: alcuni contestavano aspetti non relativi alla posizione del ricorrente ma a quella di un altro imputato; altri erano formulati in modo generico, senza alcuna argomentazione specifica a sostegno; altri ancora criticavano punti su cui la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione adeguata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Secondo la decisione, un motivo di ricorso è generico quando si limita a enunciare una contestazione (ad esempio, sul riconoscimento di un’aggravante o sulla severità della pena) senza esporre alcuna ragione specifica, legale o fattuale, a sostegno della doglianza, risultando così una mera affermazione di dissenso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali del giudizio di Cassazione e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a CECINA il 16/09/1994
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, per quanto interessa, l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo A); mentre ha prosciolto l’imputato dalla contravvenzione di cui al capo B), perché estinta per prescrizione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che attiene al punto del trattamento sanzionatorio è inammissibile sotto vari e concorrenti profili in quanto:
contesta il riconoscimento della recidiva che non risulta ritenuta e neppure mai contestata a Di Noto Domingo (la contestazione riguarda COGNOME Giovanni, nelle more deceduto, cfr. annotazione in calce alla sentenza impugnata);
contesta la mancata applicazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen., che però non viene in rilievo nel caso di COGNOME Domingo, il quale, a differenza di COGNOME Giovanni (cui l’istituto è stato applicato, cfr. pag. 5), deve rispondere di un reato aggravato da una sola aggravante ad effetto speciale (quella di cui al secondo comma dell’art. 612 cod. pen.);
contesta, nella enunciazione del motivo, il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. ma non espone alcuna ragione specifica a sostegno della doglianza;
contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena, punti sostenuti però da congrua motivazione (cfr. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024