Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47231 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CECINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, per quanto interessa, l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo A); mentre ha prosciolto l’imputato dalla contravvenzione di cui al capo B), perché estinta per prescrizione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che attiene al punto del trattamento sanzionatorio è inammissibile sotto vari e concorrenti profili in quanto:
contesta il riconoscimento della recidiva che non risulta ritenuta e neppure mai contestata a COGNOME NOME (la contestazione riguarda COGNOME NOME, nelle more deceduto, cfr. annotazione in calce alla sentenza impugnata);
contesta la mancata applicazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen., che però non viene in rilievo nel caso di COGNOME NOME, il quale, a differenza di COGNOME NOME (cui l’istituto è stato applicato, cfr. pag. 5), deve rispondere di un reato aggravato da una sola aggravante ad effetto speciale (quella di cui al secondo comma dell’art. 612 cod. pen.);
contesta, nella enunciazione del motivo, il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. ma non espone alcuna ragione specifica a sostegno della doglianza;
contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena, punti sostenuti però da congrua motivazione (cfr. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024