Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2160 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 19/10/2022 dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria, contenente le conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. dal procuratore speciale, AVV_NOTAIO, della parte civile NOME COGNOME, che ha chiesto anche la liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado, nella misura di euro 1796,00, oltre accessori di legge.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 21 marzo 2019, riduceva la sanzione inflitta in primo grado per il reato di rapina, commesso in danno di NOME COGNOME, conseguentemente escludeva la sanzione accessoria inflitta in primo grado, confermava nel resto la sentenza impugnata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo mancanza di motivazione della sentenza impugnata, che tra la fine della pagina 4 e l’inizio della pagina 5 contiene un evidente vuoto logico, che non consente di apprezzarne la completezza in punto di verifica della tenuta probatoria del fatto contestato; la motivazione è inoltre del tutto omessa in tema di rigetto del motivo con il quale si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso non tiene conto della motivazione compiuta in punto di valutazione della prova della responsabilità censurata con i motivi di gravame proposti avverso la sentenza di primo grado; il deficit motivazionale in punto di negato riconoscimento delle circostanze innominate risente invece della assoluta genericità del motivo di gravame proposto sul punto.
1.1. Il motivo di ricorso non consente di superare la logica argomentativa spesa nella sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado; in particolare, fino all’ultimo periodo della pagina 4 la motivazione della sentenza impugnata confuta, con logico e congruente argomentare, tutti i motivi di gravame spesi sul tema della prova della responsabilità penale per il fatto contestato, il che inibisce la valutazione della dedotta nullità per mancanza di motivazione (Sez. 3, n. 36388 del 7/7/2016, Rv. 267762; Sez. 2, n. 22293 del 18/02/2010, Rv. 247462). Il salto logico denunziato con il primo periodo della successiva pagina 5 non inficia, quindi, la completezza della motivazione del giudice della impugnazione sui motivi dedotti, potendo al più ritenersi che la “mancanza” sa riferita al punto relativo al rigetto delle richieste circostanze innominate.
1.2. Il motivo di gravame speso in tema di censurata negazione delle circostanze attenuanti generiche era tuttavia stato svolto in forma del tutto generica e perciò geneticamente inammissibile; la Corte territoriale poteva dunque non prenderlo in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ag/causa di inammissibilità
originaria, quantunque parziale, dell’impugnazione promossa contro altri capi della sentenza. I motivi generici restano infatti colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841; da ultimo, Sez. 2, n. 27101, del 4/5/2023, ric. Meridiani + 2).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, a titolo di sanzione.
La parte ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo, secondo quanto specificamente richiesto con la nota trasmessa a mezzo p.e.c. in allegato alle conclusioni ed alla memoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME che liquida in complessivi euro 1796,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 ° dicembre 2023.