Ricorso inammissibile per genericità: il caso della droga spedita per posta
Quando si impugna una sentenza di condanna, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario formulare critiche specifiche e argomentate, altrimenti il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27356/2024, ha ribadito questo principio fondamentale in un caso di detenzione di un ingente quantitativo di hashish, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine con la condanna di un individuo da parte del Tribunale di Benevento per la detenzione illecita di una quantità di hashish da cui si sarebbero potute ricavare circa 1.899 dosi medie singole. La sostanza era stata rinvenuta all’interno di un pacco spedito all’indirizzo dell’imputato. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.
Contro la decisione di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo, tra le altre cose, la derubricazione del reato a una fattispecie meno grave.
La Specificità dei Motivi e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. La ragione di tale decisione risiede nella mancanza di una necessaria analisi critica delle argomentazioni che erano alla base della sentenza impugnata. I giudici hanno richiamato importanti precedenti giurisprudenziali, tra cui la nota sentenza Galtelli delle Sezioni Unite, che stabilisce come i motivi di appello (e, per estensione, di ricorso per cassazione) debbano essere specifici e non possano limitarsi a una mera riproposizione delle tesi difensive già respinte nei gradi di merito.
In altre parole, non basta dire di non essere d’accordo; bisogna spiegare perché la decisione dei giudici precedenti sarebbe sbagliata, confrontandosi punto per punto con la loro motivazione.
Le Motivazioni della Corte
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha sviluppato la sua motivazione su due fronti principali:
1. L’attribuzione del pacco: I giudici hanno evidenziato che le corti di merito avevano già fornito una motivazione logica e coerente sul perché il pacco contenente la droga fosse effettivamente destinato all’imputato. Il ricorso non ha mosso critiche specifiche a questa ricostruzione, rendendo il motivo di impugnazione generico.
2. La qualificazione del reato: Per quanto riguarda la richiesta di derubricazione, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva valorizzato le modalità della condotta, ovvero l’approvvigionamento tramite spedizione di un quantitativo non modesto. Tali elementi, uniti al dato ponderale della sostanza, sono stati considerati indicativi di “spregiudicatezza e organizzazione del traffico”, escludendo quindi la possibilità di qualificare il fatto come un reato di minore gravità.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna definitiva dell’imputato. In aggiunta, come conseguenza diretta prevista dalla legge, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione è un dialogo critico con la decisione precedente, non un monologo. La mancanza di specificità trasforma un diritto in un’azione destinata al fallimento, con conseguenze economiche non trascurabili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano un’analisi critica specifica delle argomentazioni della sentenza di secondo grado, violando così il requisito di specificità previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la derubricazione del reato?
La Corte ha considerato le modalità della condotta, come l’approvvigionamento di droga tramite la spedizione di un pacco, e il notevole quantitativo della sostanza. Questi elementi sono stati ritenuti indicativi di un’organizzazione del traffico e di una certa spregiudicatezza, incompatibili con una qualificazione del reato come fatto di lieve entità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27356 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Benevento di condanna per detenzione illecita di quantitativi di hashish, dai quali potevano ricavarsi complessivamente n. 1899 dosi medie singole (in Benevento, il 7 maggio 2020);
ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perc proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso pe cassazione), avendo i giudici di merito dato conto degli elementi in fatto, in base hann ritenuto che il pacco contenente la droga era effettivamente indirizzato al COGNOME;
che, con riferimento alla invocata derubricazione, la Corte territoriale ha valorizzato modalità della condotta (approvvigionamento a mezzo spedizione di un non modesto quantitativo), ritenute indicative di spregiudicatezza e organizzazione del traffi considerato anche il dato ponderale;
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024
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