Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma condanna per droga
Quando si presenta un appello o un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza di condanna. È necessario formulare critiche specifiche e puntuali, altrimenti si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa è la lezione che emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un uomo condannato per detenzione di stupefacenti, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo condannato in primo grado e in appello per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti. Durante un controllo, l’imputato era stato trovato in possesso di un considerevole quantitativo di cocaina, precisamente 152,62 grammi netti, occultata sotto il sedile del passeggero dell’auto in cui viaggiava insieme a un coimputato. Quest’ultimo, inoltre, aveva con sé un’ulteriore piccola quantità di droga (1,30 grammi).
I Motivi del Ricorso e il giudizio sul ricorso inammissibile
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su quattro principali argomentazioni:
1. L’inutilizzabilità dei decreti di intercettazione.
2. La sua presunta estraneità ai fatti, sostenendo di essersi limitato a fare da autista al coimputato, unico vero detentore della droga.
3. La non responsabilità per la piccola quantità di cocaina trovata addosso all’altro passeggero.
4. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione ha analizzato questi motivi e li ha ritenuti nel loro complesso generici. Un ricorso inammissibile è tale proprio perché le doglianze sollevate non si confrontano in modo critico e specifico con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate nella sentenza impugnata. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le sue tesi difensive senza smontare il ragionamento dei giudici d’appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello di Trieste. Le motivazioni della decisione si fondano su diversi punti chiave.
In primo luogo, i giudici hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse già argomentato in modo adeguato e logico sull’impossibilità di una nuova valutazione degli elementi probatori, confermando la sussistenza di gravi indizi di reato a carico del ricorrente.
In secondo luogo, la responsabilità dell’imputato non era basata su mere congetture. La Corte ha sottolineato il dato oggettivo del rinvenimento di oltre 150 grammi di cocaina occultati nell’auto, un quantitativo tale da rendere inverosimile la tesi della detenzione inconsapevole o riconducibile unicamente al coimputato. Le argomentazioni della difesa sono state definite ‘meramente assertive’ di fronte a dati concreti valorizzati dai giudici di merito.
Infine, per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, la Corte ha confermato la correttezza della loro negazione. La decisione non era arbitraria, ma saldamente ancorata all’assenza di elementi positivi valutabili a favore dell’imputato e, anzi, aggravata dal contenuto di alcune conversazioni registrate in cui l’uomo faceva riferimento a ‘fattispecie criminose gravi’.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica. Non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario indicare con precisione gli errori di diritto o di logica che avrebbero viziato la decisione del giudice precedente. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione insegna che le prove concrete e un’accurata motivazione da parte dei giudici di merito costituiscono un muro difficile da scalfire con argomentazioni difensive generiche e non supportate da elementi concreti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici, in quanto non si confrontavano in modo specifico e puntuale con le argomentazioni logiche e dettagliate contenute nella sentenza impugnata.
Quali prove ha considerato la Corte per confermare la responsabilità del ricorrente?
La Corte ha basato la sua decisione su dati concreti, come il rinvenimento di 152,62 grammi di cocaina occultati nell’auto in cui viaggiava il ricorrente e il contenuto di conversazioni registrate in cui l’imputato faceva riferimento a gravi fatti criminosi.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse a causa dell’assenza di elementi positivi a favore del ricorrente e, al contrario, per la presenza di elementi negativi, come il contenuto delle intercettazioni che lo collegavano a gravi contesti criminali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1657 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUSHNJE( ALBANIA) il 26/11/1980
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria reiterativa del secondo motivo di ricorso.
Ritenuto che gli stessi, relativi 1)alla inutilizzabilità dei decreti intercettivi, 2 responsabilità del ricorrente – il quale si sarebbe limitato ad accompagnare a Bologna in auto il coimputato, unico detentore della cocaina – 3) alla responsabilità alla detenzione di 1,30 grammi di cocaina rinvenuta sulla persona del computato, 4)al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono generici dal momento che non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata.
Dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge che la Corte ha adeguatamente argomentato circa la impossibilità di effettuare una nuova valutazione sugli elementi a disposizione del giudice, per verificare la condivisibilità della sua decisione circa la sussistenza dei gravi indizi di reato.
Inoltre, con lineare logicità, coerente con l’analitica disamìna dei dati probatori, la Corte territoriale sottolinea che l’imputato era trovato nella disponibilità di gr. 152 62 netti di cocaina, occultata sotto il sedile del coimputato;
Rilevato che le argomentazioni della Difesa appaiono meramente assertive a fronte dei dati concreti valorizzati dai giudici del merito, che non consentono di ritenere che COGNOME detenesse inconsapevolmente la sostanza stupefacente (v. pag. 5, 6 e 7) e che il quantitativo di stupefacente rinvenuto sulla persona del coimputato fosse riconducibile unicamente a quest’ultimo.
Osservato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla insussistenza di elementi positivi valutabili a tal fine e al contenuto delle conversazioni registrate, nelle quali l’imputato fa riferimento a fattispecie criminose gravi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/09/2023