Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8018 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8018 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOMENOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRAPANI il 07/03/1968
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria di replica del 06/02/2025.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 07/05/2024, ha confermato la sentenza, resa ad esito di giudizio abbreviato condizionato, del G.u.p. presso il Tribunale di Palermo del 15/05/2023 con la quale NOME COGNOME Ł stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo 1) artt. 110, 629, comma primo, 416bis.1 cod. pen.; capo 2) artt. 110, 353, 416bis.1 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore NOME COGNOME proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica, contraddittoria ed omessa con riguardo alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con particolare riferimento alla richiesta di acquisizione di perizia trascrittiva espletata in diverso giudizio a carico del concorrente nel reato (giudicato separatamente); la motivazione si appalesa contradditoria, considerato che la Corte di appello aveva ammesso in sede di rinnovazione l’esame di testimoni e aveva ritenuto contrario alle esigenze di economia processuale l’acquisizione della documentazione indicata dalla
difesa, che si mostrava invece come decisiva per descrivere le modalità dell’intervento del Salerno, del tutto diverse sulla base delle trascrizioni; i motivi aggiunti presentati sul punto erano stati del tutto trascurati.
2.2. Vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica, contraddittoria ed omessa con riguardo al mancato riconoscimento del concorso apparente di norme tra i due delitti oggetto di contestazione; la Corte di appello aveva escluso tale concorso di norme sulla base di giurisprudenza datata e superata; era stato violato il principio del ne bis in idem , non avendo il giudice di secondo grado considerato la portata della condotta e la sua effettiva offensività, essendo mancato un atto di disposizione patrimoniale da parte della persona asseritamente coartata nella propria libertà di autodeterminazione, non avendo la stessa versato alcuna somma di denaro a titolo di cauzione od altro per l’acquisito dell’immobile in vendita all’asta; ciò in conformità dei principi espressi dalle Sezioni Unite Giordano e dalla Grande Camera Corte EDU 10/02/2009 Zolotukin/Russia.
2.3. Vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica, contraddittoria ed omessa con riguardo alla mancata pronuncia assolutoria per l’episodio del 27/06/2021; la Corte di appello si Ł limitata a ribadire la motivazione del giudice di primo grado, senza dare alcuna spiegazione rispetto alla tesi alternativa della difesa; le intercettazioni, la cui perizia trascrittiva doveva essere acquisita, dimostrano che l’intervento del COGNOME non era stato richiesto dal COGNOME ed avveniva contro la sua volontà.
2.4. Vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica, contraddittoria ed omessa con riguardo alla insussistenza della aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. ; anche in questo caso, la Corte di appello si Ł limitata a ribadire la decisione di primo grado, senza alcuna motivazione e rivalutazione specifica sul tema della aggravante consistente nell’utilizzo del metodo mafioso; manca qualsiasi elemento per poter desumere che il COGNOME avesse dato incarico al Salerno al fine di intimidire la persona offesa; dalla perizia che non Ł stata acquisita Ł emerso senza alcun dubbio che l’incontro tra Salerno e COGNOME Ł avvenuto casualmente e che non vi era stato alcun sollecito da parte del ricorrente affinchØ il Salerno intervenisse, avendo al contrario invitato a non fare nulla; mancava qualsiasi elemento dal quale desumere l’effettiva volontà di commettere una attività minacciosa avvalendosi del metodo mafioso.
2.5. Vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica, contraddittoria ed omessa per non avere applicato le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza come richiesto dalla difesa; la Corte di appello ha utilizzato frasi di stile rendendo di fatto sul punto una motivazione apodittica.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa ha depositato memoria di replica in data 06/02/2025 insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
In via preliminare, occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. ‘doppia conforme’, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado. I motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di
confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Ciò premesso, occorre considerare che questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).
Il primo motivo di ricorso Ł generico ed aspecifico, limitandosi a richiamare l’identica istanza formulata in sede di appello, senza effettivo confronto con le argomentazioni spese dalla Corte di appello in ordine alla acquisizione di perizia trascrittiva espletata in altro procedimento. Infatti, il ricorrente afferma che sarebbe illogica e contraddittoria la decisione della Corte di appello motivata in base a ragioni di economia processuale. La lettura della decisione impugnata evidenzia come tale considerazione sia del tutto parziale e non si confronti con le complessive valutazioni del giudice di appello, che ha richiamato non solo ragioni di economia processuale, ma anche la marginalità delle quattro captazioni evocate dalla difesa in considerazione del corposo ed univoco compendio intercettivo nel suo complesso. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, finendo per articolare un motivo del tutto aspecifico, in quanto caratterizzato dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo quest’ultima ignorare le esplicitazioni del giudice censurato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01).
Il secondo motivo di appello non Ł consentito in quanto meramente reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello sul tema specifico già devoluto esattamente negli stessi termini con il secondo motivo di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) oltre che manifestamente infondato. La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione chiara ed approfondita, del tutto immune da illogicità manifesta, e certamente non omessa (pag. 16 e segg.), enucleando corretti principi di diritto a sostegno del concorso tra i due reati oggetto di contestazione a fronte di un motivo che si caratterizzava già per genericità nella sua allegazione anche in sede di appello (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, COGNOME, Rv. 213220-01). La Corte di appello ha approfonditamente motivato sul tema, chiarendo portata e offensività della due condotte imputate, richiamando la diversa connotazione dell’elemento soggettivo e la costante interpretazione della giurisprudenza di questa Corte in assenza di qualsiasi aporia. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale Ł ammissibile il concorso formale tra i reati di estorsione e di turbata libertà degli incanti, in quanto le due norme hanno differente obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale, e, la seconda, la libera formazione delle offerte nei pubblici
incanti e nelle licitazioni private (Sez. 2, n.11979 del 17/02/2017, Remedia, Rv. 269560-01; Sez. 5, n. 22200 del 10/04/2013, Del Giudice, Rv. 265202-01; Sez. 2, n. 13505 del 13/03/2008, Gennaro, Rv. 239794-01).
Il terzo e quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto relativi all’affermazione di responsabilità per il delitto ascritto anche con riferimento alla sua caratterizzazione circostanziale. Tali motivi non sono consentiti, in quanto del tutto reiterativi dei motivi di appello, risolvendosi di fatto gli stessi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275100-01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 27162301; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-01) in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle univoche dichiarazioni della persona offesa e del materiale acquisito, con particolare riferimento alle testimonianze di soggetti terzi ed estranei, neanche citati dalla difesa, e del corposo, quanto univoco, materiale captativo), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici delle condotte imputate (pag. 10 e segg.), con particolare riferimento al coinvolgimento del Salerno da parte del COGNOME ed alla portata inequivoca, anche per la sua connotazione ambientale, dei comportamenti posti in essere: circostanze riferite sia dalla persona offesa che dai testi e riscontrate dal materiale captativo, ampiamente considerato dalla Corte di appello con congrua motivazione, rispetto alla quale il ricorrente si limita a proporre una propria non consentita diversa lettura (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650-01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842-01).
Generico Ł anche il quinto motivo di ricorso, che si limita a contestare in modo del tutto aspecifico la dosimetria della pena con particolare riferimento al regime di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di una motivazione puntuale che ha richiamato la gravità del fatto e i precedenti penali riferibili al ricorrente in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/02/2025
Il Consigliere estensore