Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la cond reato di cui all’art. 95 DPR n.115/2002.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta inam del primo motivo di appello, con il quale si era censurata la sentenza di primo grado rigetto della questione di legittimità costituzionale, vizio di motivazione in relazio configurabilità del reato e alla sussistenza dell’elemento soggettivo; vizio di motivaz alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha rilevato che la ricorrente avev con il primo motivo di appellola medesima questione di legittimità costituzionale già geL manifestamente infondata CODICE_FISCALE9> ‘ pnmo giudice con precisi richiami alle sentenze del Giudice leggi. Inoltre, i giudici di secondo grado hanno argomentato anche sul difetto di ri questione, con argomentazione che non risulta censurata dalla ricorrente.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente ha ripropost questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e di motivazione del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giuri questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per ca fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute inf giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argoment decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal moment quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Bur 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
3.1 giudici di merito hanno reso infatti motivazione esaustiva congrua, non manif illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di
Relativamente, invero alla dedotta mancanza dell’elemento soggettivo, la Corte ha che la ricorrente aveva ammesso di essere consapevole del suo obbligo di comunicazi pensava che le dovesse giungere una “comunicazione”, adducendo altresì generici ” p
lavorativi” che le avrebbero impedito di rendersi conto della variazione di reddito. merito hanno dunque escluso la dedotta insussistenza del dolo che, secondo giuris consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale Sez. 4 -, n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 – 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 01). Infine, relativamente al diniego della sospensione condizionale, la Corte l’elemento ostativo costituito dalla “spregiudicata tendenza al crimine manifestata f e reiterata in ben nove occasioni” con argomentazione incensurabile in questa sede conforme al dettato normativo e non manifestamente Illogica.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispos
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Consigliere stensore