Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19825 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19825 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Nicotera il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2024 della Corte di appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, è stata riformata la pena irrogata a NOME COGNOME dal Tribunale di Vibo Valentia, dichiarando l ‘ estinzione del reato di cui al capo d), per intervenuta prescrizione, nonché rideterminando la pena irrogata in quella di mesi tre di reclusione con conferma nel resto, per i reati di cui ai capi a), b) e c).
Rilevato che i tre motivi proposti dalla difesa, AVV_NOTAIO ( illegittima contestazione della recidiva, mancata concessione delle attenuanti di cui all ‘ art. 62-bis cod. pen. -primo motivo; errata valutazione della prova in punto responsabilità e vizio di motivazione -secondo motivo; errata contestazione del capo d), assorbimento nel reato di cui al capo a) di detenzione di arma clandestina e relative munizioni -terzo motivo) sono inammissibili.
Rilevato , invero, che il primo motivo, da un lato, non è consentito in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, quanto al diniego
delle circostanze attenuanti generiche, dunque, non consentito perché giustificato con ragionamento di merito immune da vizi; dall ‘ altro, con riferimento alla recidiva, si riscontra che detta censura non era contenuta nei motivi di appello e, dunque, si appaleza inammissibile in sede di legittimità e, comunque, attiene a circostanza non applicata.
Ritenuto , quanto al secondo e al terzo motivo, che questi sono riproduttivi di motivi di censura che sono stati adeguatamente vagliati dai giudici di secondo grado, con argomenti giuridici e di merito rispetto ai quali non si profilano critiche specifiche rispetto alle puntuali argomentazioni svolte (cfr. p. 4 e ss. ove si specificano le risultanze in base alle quali i convergenti provvedimenti di merito hanno ritenuto senz ‘ altro ascrivibile all ‘ imputato la detenzione delle armi e munizioni trovate nel magazzino in uso all ‘ imputato, nonché le ragioni per le quali – v. p. 5 -la versione difensiva non può trovare accoglimento; si rinviene, inoltre a p. 5 ineccepibile conclusione in ordine al diniego dell ‘ assorbimento del reato di cui al capo d).
Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025