Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera l’Esame
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come un appello, se non correttamente formulato, rischi di essere dichiarato ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imprenditore condannato per commercio di prodotti con marchi contraffatti, la cui impugnazione è stata respinta senza neppure un esame nel merito. Analizziamo insieme perché.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, emessa dalla Corte d’Appello, per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale. L’imputazione era relativa alla detenzione e vendita di prodotti recanti marchi e loghi di noti brand, ritenuti falsi e idonei a ingannare i consumatori. Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e il verdetto sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli tutti, per ragioni diverse, inammissibili. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della difesa e le ragioni della bocciatura.
Primo Motivo: La Semplice Ripetizione non Basta
Il ricorrente contestava la sua responsabilità penale, ma le sue argomentazioni sono state giudicate una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse difese, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il motivo è considerato non specifico e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La difesa lamentava un ‘travisamento della prova’, sostenendo che i giudici di merito non avessero correttamente valutato elementi come la mancata assunzione di prove sulla registrazione dei marchi e una consulenza tecnica di parte. La Corte ha respinto questo motivo, ribadendo un principio fondamentale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma solo controllare che la legge sia stata applicata correttamente. Tentare di ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è un’operazione non consentita in questa sede.
Terzo Motivo: L’Importanza della Specificità
L’ultimo motivo di ricorso contestava la motivazione della Corte d’Appello sulla notorietà dei marchi sequestrati. Anche in questo caso, la censura è stata ritenuta ‘generica per indeterminatezza’. Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, chi ricorre deve indicare con precisione gli elementi che sostengono la sua critica. Il ricorrente, invece, si era limitato a una contestazione vaga, senza fornire elementi specifici per consentire alla Corte di individuare e valutare i presunti errori della sentenza.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, ha riaffermato che il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata, e non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. In secondo luogo, ha ribadito la propria natura di giudice di legittimità, il cui sindacato è limitato alla violazione di legge e ai vizi di motivazione, escludendo qualsiasi nuova valutazione del merito della causa. Infine, ha sanzionato la genericità dei motivi, che impedisce al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio controllo. L’insieme di queste carenze ha reso l’impugnazione processualmente invalida.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la redazione di un ricorso per cassazione è un’attività tecnica che non ammette improvvisazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto, senza tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito. La decisione si è conclusa con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a conferma che un ricorso infondato comporta anche significative conseguenze economiche.
Perché non è sufficiente ripetere gli stessi argomenti dell’appello in un ricorso per Cassazione?
Non è sufficiente perché il ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza impugnata. La mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti viene considerata un motivo non specifico e quindi inammissibile.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come una perizia o dei documenti?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. Il suo compito è solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente.
Cosa succede se un motivo di ricorso è considerato troppo ‘generico’?
Se un motivo di ricorso è formulato in modo vago, senza indicare chiaramente gli errori contestati nella sentenza e gli elementi a supporto della critica, viene dichiarato inammissibile per genericità, in quanto non rispetta i requisiti prescritti dal codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21989 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21989 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIANO il 03/01/1951
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME letta la memoria difensiva ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la responsabilità per il delitto di cui all’art. 474 c.p., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvon nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale il giudice di appello ha spiegato le ragioni del proprio convincimento circa l’integrazione del reato contestato in considerazione della “natura di marchi e nomi protetti, in riferimento ai logo stampati sui prodotti detenuti da COGNOME RAGIONE_SOCIALE” trattandosi appunto di nomi celebri di per sè idonei a trarre in inganno (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019,Rv. 277049), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, che deduce il travisamento della prova per la mancata assunzione della prova in ordine alla registrazione dei marchi(registr.v(one dei myehi)ed alla consulenza tecnica di parte, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del s convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ deg elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla celebrità dei marchi dei beni sequestrati, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 06/05/2025