Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in manc di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto dispos dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata in data 12 luglio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Bari c condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME alle pene di giustizia per i re di rapina aggravata, indebito utilizzo di un bancomat (art. 493 ter cod. pen detenzione di stupefacente di lieve entità.
Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione.
2.1 NOME ha formulato i seguenti due motivi:
con il primo motivo si deducono la contraddittorietà e la manifest illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.).
Si sostiene che l’affermazione di responsabilità in relazione al reato di ra è basata su un ragionamento meramente indiziario, in violazione dei princip sanciti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per mancato rispetto dei requ di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma.
In particolare, si lamenta come illogica la conclusione cui perviene pronuncia secondo cui gli autori della rapina avrebbero scelto di recarsi a v scoperto presso lo sportello bancomat “per non destare sospetti”. Viene p censurata l’affermazione di responsabilità per il reato più grave in esclusivamente al collegamento con il confessato prelievo di denaro presso l sportello automatico.
con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 6 lettera b), cod. proc. pen. per carenza motivazionale in relazione equivalenza, piuttosto che prevalenza delle circostanze attenuanti generic rispetto alle contestate aggravanti.
2.2 NOME ha fondato il proprio ricorso su quattro motivi:
con il primo motivo deduce, citando le lettere b, c ed e del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc nonché tutti i vizi motivazionali in relazione all’affermazione di responsabilit sostiene che la condanna è basata sulla mera ipotesi del cambio degli abiti ne fase di passaggio tra la commissione della rapina e il prelievo indebito di som dal bancomat;
anche gli ulteriori motivi citano le lettere b, c ed e del comma 1 dell 606 cod. proc. pen., nonché tutti i vizi motivazionali, in relazione, questa vol differenti profili del trattamento sanzionatorio, lamentandosi una gener carenza motivazionale sulla determinazione dell’entità della pena, della manca prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche e della recidiva.
2.3 Sia la difesa di COGNOME che quella di COGNOME hanno infine inviato, procinto dell’udienza, una memoria difensiva diretta a ribadire le conclusioni rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME I ricorsi sono inammissibili, poiché fondati su motivi generici, no consentiti e, almeno in parte, manifestamente infondati. Essi possono esser trattati unitariamente, essendo in larga parte sovrapponibili i temi in affrontati.
Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati per i f di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di meri possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appe quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218).
3. Manifestamente infondato è il primo motivo di entrambi i ricorsi.
Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze artic finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato prob cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme del medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione d concreta vicenda processuale.
Infatti, con le censure svolte, i ricorrenti contestano l’approdo decisi cui sono pervenuti i giudici di merito nell’affermare la loro penale responsabi sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei f posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.
Sennonché, in tema di responsabilità, la motivazione fornita dalla Cort appare scevra da quei vizi che, soli, possono essere in questa sede rilevati.
Esclusa per ovvie ragioni la mancanza di motivazione (evocata contraddittoriamente: come può essere manifestamente illogica o contraddittoria una motivazione mancante?; come può essere mancante una motivazione ‘stesa’ su più pagine?) e la contraddittorietà motivazionale (evoc nella rubrica dei motivi, ma poi … dimenticata nella parte argomentativa), ri la “manifesta illogicità”. Che tuttavia è una categoria concettuale estremamen ‘stretta’, e certamente non riscontrabile nel caso concreto, che si realizza discontinuità della conseguenzialità del ragionamento, della relazione ‘cau effetto’ o ‘premessa-conseguenza’, che sia di gravità tale da es immediatamente (ictu °cui’) ed incontestabilmente rilevabile (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In altre parole, è necessario un evide (‘ictu ocu/i’ o ‘manifesta’) ed ingiustificabile anacoluto concettuale, una vera propria cesura della conseguenzialità del pensiero comune, e del senso comune, per giungere a riconoscere la sussistenza di tale standard.
Nel ragionamento espresso dalla Corte d’appello, e dal Tribunale prima, ta condizione non si rinviene, giacché la affermazione di responsabilità deg imputati per il reato di rapina, lungi dall’essere basata sul solo elemento indi eccentrico del (contestato) collegamento con l’indebito prelievo o su prevedibilità o meno del cambio d’abiti in itinere nel mezzo della ‘successione criminosa’, è il frutto della sagace ricomposizione del mosaico indiziario (pg. che parte dalla identificazione dell’imputato COGNOME grazie ad una caratteris fisica assolutamente distintiva (mancanza dei denti incisivi superiori) e passa il rinvenimento, nell’abitazione dello stesso (come accadrà in seguito pe COGNOME) di indumenti indossati dai rapinatori, per finire nel riconoscimento tratti salienti di COGNOME (tatuaggi sulle braccia, barbetta) da parte della ed identificazione da parte del teste qualificato COGNOME COGNOME soggetto postosi guida del motoveicolo sottratto a COGNOME.
Si tratta di una ricostruzione fattuale assai dettagliata, condotta nel rispetto dei criteri di analisi indiziaria, che si sottrae ad ogni critica di (ma anche ‘semplice’, ‘mera’, ‘sola’) illogicità.
Infine, in relazione ai motivi ‘primi’ dei due ricorsi, occorre sottolinear ulteriore ragione di inammissibilità: a fronte di una ricostruzione indiz multifattoriale, le difese si sono limitate a censurare un solo as motivazionale, senza ‘aggredire’ gli ulteriori: tale approccio ‘selettiv omette di confrontarsi con gli ulteriori elementi addotti a sostegno d affermazione di responsabilità, è di per sé generico, perché aspecifico, e qu sufficiente a ‘condannare’ il ricorso, in parte qua, all’inammissibilità.
Gli ulteriori motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio (il second ricorso COGNOME e gli ultimi tre del ricorso COGNOME), sono tutti manifestam infondati e non consentiti poiché pretendono di condurre la Corte ad un giudizi che non può esprimere perché esula dalle competenze proprie del vaglio di legittimità.
È noto, infatti, costituendo jus receptum di questa Corte, che ogni aspetto relativo al trattamento sanzionatorio, dalla commisurazione della pena, al applicazione e comparazione delle circostanze, dal riconoscimento del reato continuato, alla concessione dei benefici, e così via, rientra nella discrezio propria del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte Cassazione, pena la violazione delle attribuzioni ordinamentali, se si manifesta una motivazione immune da contraddizioni o manifeste illogicità.
Nel caso specifico, va ulteriormente ribadito che la valutazione equivalenza o di prevalenza delle circostanze sfugge al sindacato di legittim qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrett sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzi dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adegu della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv 245931). Nel caso oggi in esame, la conferma dell’assetto sanzionatorio adeguatamente fondata (pg. 5) sulla gravità delle condotte e sulla pericolos sociale del duo, già costituito, secondo quanto si legge in sentenza, in consolidata impresa criminale.
Analoghe considerazioni, unitamente all’esiziale genericità della formulazione dei motivi, risonanti di frasi di stile, potenzialmente applicabili in ogni r vale tanto in relazione alla dosimetria della pena base, parametrata in mis prossima al minimo, quanto per gli aumenti, quanto, infine, per il COGNOME che ne lamenta, per la recidiva riconosciutagli in primo grado e confermatagli appello, con motivazione (pg. 7) del tutto puntuale e sufficiente.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025
Il Corsigliere relatore
COGNOME
La Presidente