Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Generici e di Fatto
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è regolato da criteri molto stringenti. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di condanna; è necessario presentare motivi specifici che mettano in discussione la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando le censure proposte sono generiche o tentano di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati legati agli stupefacenti. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due principali argomentazioni: la prima riguardava la destinazione della sostanza stupefacente, a suo dire per uso personale e non per spaccio; la seconda contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi di Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità. Vediamo nel dettaglio perché ciascun punto è stato respinto, portando alla dichiarazione di un ricorso inammissibile.
Primo Motivo: Una Questione di Fatto non Riesaminabile
Sul primo punto, relativo alla destinazione dello stupefacente, la Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente costituivano ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non stava contestando un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma la sua valutazione delle prove (definite ‘plurime, convergenti e univoche’).
La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di giudizio. Il suo compito è assicurare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Poiché il ricorrente si limitava a riproporre le stesse critiche già respinte in appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, il motivo è stato considerato inammissibile.
Secondo Motivo: La Genericità sul Diniego delle Attenuanti
Anche il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a ‘dilungarsi sui possibili profili positivi da valutare’, senza però indicare quali specifici elementi, già sottoposti alla Corte d’Appello, non fossero stati presi in considerazione da quest’ultima.
Un motivo di ricorso non può essere vago o astratto. Deve indicare con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche a sostegno della critica. In questo caso, la mancanza di specificità ha reso la censura generica e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso era costituito da critiche fattuali, generiche e meramente riproduttive di argomenti già vagliati e motivatamente respinti dal giudice di merito. La funzione della Corte di Cassazione non è quella di fornire una nuova valutazione delle prove, ma di controllare la correttezza giuridica del percorso motivazionale seguito dai giudici dei gradi inferiori. Non avendo il ricorrente evidenziato vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), la sua impugnazione non poteva essere accolta.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi di diritto, specifici e non manifestamente infondati. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve evitare di riproporre semplici contestazioni sui fatti o critiche generiche. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono trascurabili: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici, si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti (e non l’applicazione della legge) ed erano una mera riproposizione di censure già respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘in punto di fatto’?
Significa che la critica non riguarda un errore nell’applicazione o interpretazione di una norma giuridica, ma contesta la valutazione delle prove e la ricostruzione degli eventi operata dal giudice di merito, attività che non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 729 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 31/05/1972
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sed di legittimità, perché costituiti:
il primo motivo sulla destinazione dello stupefacente detenuto dal ricorrent da mere doglianze in punto di fatto, generiche ‘e meramente riproduttive di prof di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giurid dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata plurime, convergenti e univoche circostanze valorizzate dalla Corte di appello p affermare la illecita destinazione dello stupefacente);
il secondo motivo sul diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è generico e di merito, in quanto il ricorrente si dilunga sui possibili profili da valutare ma non allega quali siano i fattori attenuanti che erano s specificatamente indicati nei motivi di impugnazione e che il giudice non valutato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10/11/2023