Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa naufragare prima ancora di essere esaminata nel merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per rapina aggravata, respinto per la genericità e la natura fattuale dei motivi addotti. Questa decisione ribadisce principi fondamentali della procedura penale e l’importanza di una tecnica difensiva rigorosa.
Il Percorso Giudiziario: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine con una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che condannava un imputato per il reato di rapina aggravata. Successivamente, la Corte d’Appello di Napoli, pur dichiarando estinto un altro reato contestato, confermava la responsabilità penale per la rapina, rideterminando la pena. L’imputato, non soddisfatto della decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Una Strategia Difensiva Inefficace
La difesa ha articolato il proprio ricorso su tre punti principali, che tuttavia non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte:
1. Omessa acquisizione di una prova: Si contestava la mancata acquisizione di un elemento probatorio ritenuto indispensabile.
2. Carenza di motivazione: Si lamentava un difetto di motivazione riguardo al giudizio di attendibilità della persona offesa.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Si criticava la mancata motivazione sul rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, concludendo per l’inammissibilità dell’intero ricorso. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione, che costituiscono un’importante lezione procedurale.
Primo Motivo: Genericità e Questioni di Fatto
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per due ragioni fondamentali. In primo luogo, la richiesta si basava su “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero tentava di indurre la Cassazione a una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). In secondo luogo, il motivo è stato giudicato generico perché non indicava con precisione gli elementi a sostegno della censura, violando i requisiti formali previsti dall’art. 581 c.p.p. e impedendo alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
Secondo Motivo: La Reiterazione delle Doglianze
Anche il secondo motivo, relativo all’attendibilità della vittima, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che si trattava di motivi “in fatto e generici”, ma soprattutto “reiterativi” di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata, trasformandosi in un motivo solo apparente.
Terzo Motivo: La Manifesta Infondatezza sulle Attenuanti
Infine, il terzo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, in realtà, motivato in modo pertinente sul punto, aderendo alla valutazione del primo giudice. Quest’ultimo aveva già concesso le attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti contestate, operando un bilanciamento ritenuto congruo e non ulteriormente migliorabile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un “terzo grado di giudizio” nel merito, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. I motivi di ricorso devono, pertanto, essere specifici, pertinenti e giuridicamente rilevanti. Non possono limitarsi a riproporre questioni di fatto già decise o a contestare genericamente la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. La dichiarazione di inammissibilità comporta, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà del filtro di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano formulati con estrema precisione, evitando di sconfinare in valutazioni di merito e concentrandosi su vizi di legittimità o difetti di motivazione che siano reali e non apparenti. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, rendendo la sentenza di condanna definitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si basavano su contestazioni relative alla valutazione dei fatti (non consentite in Cassazione) ed erano una mera ripetizione di argomenti già respinti dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso si fonda su “mere doglianze in punto di fatto”?
Significa che la critica mossa dall’appellante non riguarda un errore nell’applicazione della legge, ma contesta il modo in cui i giudici dei gradi precedenti hanno valutato le prove e ricostruito gli eventi. Questo tipo di valutazione non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Qual è stata la decisione della Corte riguardo alle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione. Le attenuanti generiche erano già state concesse dal Tribunale in misura equivalente alle aggravanti, e questa valutazione è stata considerata congrua e non meritevole di modifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45816 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45816 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 3/3/2023, con la quale parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 24/10/2016, dichiarato estinto il reato di cui al capo B), è stata rideterminata la pena a lui inflitta per il resid rato di rapina aggravata ;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’omessa acquisizione di una prova ritenuta indispensabile dalla difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché si fonda su mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere generico per indeterminatezza in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che anche il secondo motivo, che deduce la carenza della motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della parte offesa, è inammissibile perché fondato su motivi, anch’essi in fatto e generici in quanto reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte d merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
tenuto conto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha pertinentemente motivato sul punto a pag. 5 della sentenza impugnata, condividendo quanto g ià disposto primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio (in particolare, in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già benevolmente concesse dal Tribunale in misura equivalente alle aggravanti contestate);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente