Ricorso inammissibile: Quando le Motivazioni Sono Solo una Ripetizione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche specifiche che colpiscano vizi di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia destinato al fallimento quando si limita a riproporre argomenti già vagliati, senza un reale confronto con la decisione impugnata. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto con strappo. L’imputato, ritenuto responsabile, vedeva la sua posizione confermata anche dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, pur intervenendo per rideterminare l’entità della pena, confermava nel resto la sentenza di primo grado, ribadendo la colpevolezza dell’individuo. Non rassegnato, l’imputato decideva di tentare l’ultima via, proponendo ricorso per Cassazione.
Le Doglianze del Ricorrente e il Ricorso Inammissibile
Il ricorrente ha presentato un unico motivo di ricorso, ma denso di presunte violazioni. Egli lamentava la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello, oltre alla violazione di diverse norme del codice penale e di procedura penale. In sostanza, le sue critiche miravano a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente rilevato la debolezza strutturale di tali doglianze. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi proposti erano del tutto generici. Anziché evidenziare specifici errori di diritto, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, trasformando il giudizio di legittimità in un tentativo, non consentito, di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove, ma ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, i giudici hanno osservato che il ricorso era costituito da ‘mere doglianze in punto di fatto’ e risultava ‘meramente riproduttivo’ di argomenti già disattesi dalla Corte territoriale. Il ricorrente, secondo la Corte, non aveva articolato ‘alcuno specifico confronto’ con le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza d’appello. In altre parole, non ha spiegato perché la decisione dei giudici di secondo grado fosse giuridicamente errata, ma si è limitato a ripetere di non essere d’accordo con essa. Questa carenza ha reso il ricorso intrinsecamente generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, focalizzata su vizi di legittimità. Riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte o formulare critiche vaghe è una strategia destinata a fallire, con conseguenze economiche negative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici, si limitavano a contestare i fatti e riproducevano critiche già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto specifico con le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le ragioni dell’appello si limitano a ripetere le stesse argomentazioni e censure che erano già state presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza aggiungere nuovi elementi di diritto o critiche specifiche alla decisione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32305 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza impugnata per avere rideterminato la pena, ha confermato nel resto l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto con strappo (Torino, 19/06/2022).
Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza dell’art. 62, n. 4, cod. pen.; inosservanza degli artt. 187, comma 1, 598 546, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2 e 605, comma 1, cod. proc. pen.), non sono consentite in sede di legittimità, perché del tutto generiche, costituite da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 3), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispet ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore