Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31259 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile di due ipotesi di tentato furto aggravato;
Considerato che entrambi i motivi di ricorso sono generici e in fatto e, quindi, indammissibili.
2.1. In particolare, il primo, con il quale la ricorrente denuncia il travisamento della p in relazione alle dichiarazioni degli agenti di polizia, non è consentito dalla legge in s di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ed è noto che inammissibile il motivo formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fattom funzionali ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/202 dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);
2.2. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l’erroneità della decisione dei giudici di merito circa il riconoscimento della sussisten degli estremi del tentativo, è generico per indeterminatezza, privo dei requisiti prescri dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazion della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
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