Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti di questo grado di giudizio. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali errori evitare, ribadendo la distinzione cruciale tra questioni di fatto e questioni di diritto.
Il Caso in Analisi
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello di Firenze, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro doglianze si basavano su una serie di motivi che spaziavano dalla presunta causa di giustificazione (legittima difesa), al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fino alla nullità di un’ordinanza del GUP. La speranza era quella di ottenere un annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, l’esito è stato ben diverso.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile su Tutta la Linea
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7039/2024, ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni, ma si è fermata a un livello preliminare, constatando che i motivi proposti non erano idonei a essere esaminati in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, smontandoli uno a uno sulla base di principi consolidati della procedura penale.
– Reiterazione di questioni di fatto: Il primo motivo, relativo a una presunta causa di giustificazione, è stato liquidato come una semplice riproposizione di argomenti fattuali già valutati e respinti correttamente dai giudici di merito. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma solo di controllare la corretta applicazione della legge.
– Genericità dei motivi: Altri motivi, come quello sul reato di lesioni aggravate e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono stati giudicati generici. I ricorrenti non hanno specificato quale errore di diritto avrebbe commesso la Corte d’Appello, limitandosi a una censura vaga e astratta che non può trovare accoglimento in questa sede.
– Manifesta infondatezza: Il motivo sul danneggiamento aggravato, basato sull’invocazione della legittima difesa (art. 52 c.p.), è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che il contesto di violenza e la dinamica dei fatti, come accertati nei gradi precedenti, escludevano a priori la possibilità di applicare tale scriminante.
– Motivi consequenziali: Infine, la richiesta di sospensione condizionale della pena per uno degli imputati era legata alla concessione delle attenuanti generiche. Essendo stato rigettato il motivo principale, anche quello consequenziale non poteva che subire la stessa sorte.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di condanna; è necessario articolare motivi di ricorso che attengano a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, senza tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo conferma la condanna, ma aggiunge un ulteriore onere economico. La decisione rafforza il ruolo della Cassazione come custode della legge (nomofilachia) e non come giudice del fatto, e sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata che sappia distinguere tra argomenti di merito e censure di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una reiterazione di questioni di fatto già decise, generici nelle loro censure o manifestamente infondati, non rientrando così nei limiti del giudizio di legittimità.
È possibile contestare la valutazione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Pertanto, non può riesaminare le prove o rivalutare i fatti come accertati dai tribunali dei gradi precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non idoneo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VENOSA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che quanto al primo motivo ( 1.1.), trattasi di reiterata deduzione in fatto che non può trovare accesso in sede di legittimità in relazione al corretto rigetto della prospettata causa di giustificazione anche in forma putativa in presenza della assoluta linearità e correttezza dell’operato degli agenti (v. pg. 17 della sentenza);
Ritenuto che generico è il secondo motivo (1.2.) sul reato di lesioni aggravate non rinvenendosi il corrispondente specifico motivo di gravame;
Ritenuto che manifestamente infondato è il terzo motivo (1.3.) in ordine alla ipotesi aggravata di danneggiamento in relazione alla correttamente ritenuta rilevante contestualità con le violenze e in assenza di qualsiasi fondamento alla pretesa scriminante ex art. 52 cod. pen.;
Ritenuto che il quarto motivo (2) in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito;
Ritenuto che il quinto motivo (3) sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in favore della COGNOME è genericamente proposto sulla supposta concedibilità delle attenuanti generiche onde superare l’ostatività del precedente;
Ritenuto che il sesto motivo (4) sulla dedotta nullità della ordinanza 9 marzo 2022 emessa dal GUP è manifestamente infondato in ragione della correttamente ritenuta natura dell’atto depositato all’udienza ( v. pg. 12 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.01.2024