Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello Non Superano il Vaglio della Cassazione
Nel complesso sistema della giustizia penale, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale in cui si verifica la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti di questo giudizio e le ragioni per cui un ricorso inammissibile viene dichiarato tale. Analizzeremo una decisione che sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e giuridicamente fondati, anziché mere contestazioni sui fatti.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna per Percosse al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano per i reati di percosse e minaccia aggravata. La Corte d’Appello, pur rideterminando la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso: Un Tentativo di Riaprire il Processo
L’appellante ha cercato di invalidare la sentenza d’appello basandosi su tre argomentazioni principali, ognuna delle quali è stata attentamente esaminata dalla Suprema Corte.
La Richiesta di Rinnovazione dell’Istruttoria
Il primo motivo lamentava una violazione delle norme processuali. L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non motivare la rinuncia all’ascolto di un testimone e nel non disporre una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. In sostanza, si chiedeva una nuova valutazione delle prove.
La Contestazione sulla Recidiva
Con il secondo motivo, si censurava l’erronea applicazione della legge penale riguardo alla recidiva. L’appellante riteneva che non fossero stati dimostrati i presupposti per un aumento di pena, come l’accentuata capacità a delinquere o la maggiore colpevolezza.
L’Omessa Applicazione della Pena Sostitutiva
Infine, il terzo motivo denunciava un vizio di motivazione per la mancata applicazione di una pena sostitutiva, ritenendo illogica la decisione della Corte territoriale su questo punto.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato tutte le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il ruolo del giudice di legittimità non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di controllare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici di merito.
Il Ruolo Limitato del Giudice di Legittimità
Come ribadito dalla Corte, citando una nota sentenza delle Sezioni Unite (Petrella, 2003), il sindacato della Cassazione è circoscritto. Il giudice di legittimità deve verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente nella sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Le contestazioni devono riguardare vizi di legge o vizi logici macroscopici, non una diversa interpretazione delle prove.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha smontato ogni motivo di ricorso con argomentazioni precise.
Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché il vizio di motivazione (art. 606, co. 1, lett. e, c.p.p.) riguarda il contrasto tra la motivazione e le massime di esperienza o altre affermazioni della stessa sentenza, non un disaccordo sulla valutazione delle prove. La motivazione della Corte d’Appello non presentava alcun vizio logico riconducibile a tale norma.
Il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato ritenuto generico e costituito da mere doglianze di fatto. Criticare la valutazione del giudice sulla capacità a delinquere, senza indicare un errore di diritto, equivale a chiedere un nuovo giudizio di merito, vietato in Cassazione. Inoltre, il motivo mancava dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p.
Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per indeterminatezza. L’imputato si era limitato a criticare la motivazione sulla pena sostitutiva senza indicare gli elementi specifici a sostegno della sua tesi, impedendo di fatto alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza della tecnica redazionale e della sostanza giuridica nei ricorsi per Cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Per avere una possibilità di successo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e incentrati su questioni di diritto o vizi logici evidenti, evitando di trasformare l’ultimo grado di giudizio in un terzo grado di merito che non gli compete.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove o di sentire nuovi testimoni?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti, che sono di competenza esclusiva del Tribunale e della Corte d’Appello.
Cosa rende un motivo di ricorso “generico” o “inammissibile”?
Un motivo è generico o indeterminato quando non indica con precisione la violazione di legge lamentata o gli elementi specifici su cui si fonda la critica. È inoltre inammissibile quando si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito (le cosiddette “doglianze in punto di fatto”) senza denunciare un reale vizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 372 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 372 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANTA MARIA DI LICODIA il 20/12/1961
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ge-
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevalo che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza de la Corte d’appello di Milano che, rideterminata la pena inflitta, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di percosse e minaccia aggravata;
Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia la violazione delle norme processuali per avere la corte territoriale omesso di motivare in merito alla rinuncia all’escussione del teste ammesso ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. e all’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per,., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con ie massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione aile acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, P.v. 226074);
Considerato che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente censura la violazione della legge penale per erronea applicazione della recidiva, asserendo l’insussistenza dell’accentuata capacità a delinquere e della maggiore colpevolezza dell’imputato, oltre ad essere non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.;
Considerato che inammissibile per indeterminatezza è anche il terzo motivo, con cui si eccepisce il vizio motivazionale in ordine all’omessa applicazione di una pena sostitutiva, in quanw, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non sono indicati gli elementi posti alla base della censura formulata, così da non consentire ai giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di (-2ure tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a rn me n de .
Così deciso il 09 ottobre 2024
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