Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46125 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46125 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, del foro di Crotone, anc:he in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che, riportandosi ai motivi, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 24/1/2023 confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 5/1/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione di legge penale e processuale penale con riferimento agli artt. 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Evidenzia che, in relazione al delitto di cui al capo 164), difetta il requisito della gravità indizia atteso che le risultanze dell’attività di captazione non sono univoche; che, dunque, il Tribunale del riesame con mere formule di stile ha recepito
acriticamente le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, desumendo in maniera del tutto congetturale il coinvolgimento del COGNOME nella vicenda estorsiva per cui si procede.
2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale e processuale penale con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. Osserva come il Tribunale del riesame abbia valutato il profilo delle esigenze cautelari ancora una volta facendo ricorso a formule di stile, che nulla dicono in ordine alla concretezza ed alla attualità dei pericula libertatis; che la pericolosità dell’odierno ricorrente è stata desunta solo dalla gravità del fatto ascrittogli, senza considerare l’incensuratezza, la sua giovane età e la sua estraneità al sodalizio di stampo mafioso; che, in conclusione, anche sotto questo profilo la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Ed invero, entrambi i motivi sono cienerici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, entrambe le doglianze si limitano a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata riporta stralci delle conversazioni intercettate all’interno dell’autovettura in occasione di un controllo effettuat dalle forze dell’ordine immediatamente dopo il ritiro di una tangente effettuato dall’odierno ricorrente: ebbene, emerge in modo evidente la preoccupazione dei due occupanti l’autovettura (il COGNOME COGNOME il coindagato NOME COGNOMECOGNOME che la polizia giudiziaria possa rinvenire il denaro appena ritirato presso la clinica
RAGIONE_SOCIALE e, dopo il controllo, l’inquietudine per l’ipotesi che la consegna del denaro possa essere stata filmata.
A fronte di tali emergenze, il ricorrente non spiega perché le risultanze delle intercettazioni sarebbero equivoche, limitandosi ad affermarlo apoditticamente.
Analogamente, con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha compiutamente motivato, evidenziando non solo la gravità dei fatti, ma anche le modalità allarmanti della condotta e la sua reiterazione, circostanze queste da cui ha desunto la negativa personalità dell’indzigato in discorso; la difesa, oltre a porre questioni di carattere generale ed astratto, non ha specificato, con riferimento al caso concreto, perché la motivazione del provvedimento sarebbe solo apparente anche in punto di esigenze cautelari.
All’inammissibilità del ricorso segue ) ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 3 ottobre 2023.