Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti Essenziali
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici, che non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere come redigere un atto di impugnazione efficace e quali errori evitare per non vedersi chiudere le porte della giustizia per una questione puramente procedurale.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Rovigo nei confronti di cinque individui per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, aggravati dalla cospicua quantità. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Venezia.
Contro la decisione di secondo grado, gli imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui: la valutazione dell’aggravante dell’ingente quantità, la mancata prevalenza delle attenuanti generiche e l’omessa disamina della pericolosità ai fini della possibile espulsione dal territorio nazionale.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e li ha giudicati inammissibili ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un punto cruciale: i ricorrenti non hanno sviluppato una critica puntuale e specifica delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Invece di contestare il ragionamento del giudice di secondo grado, il ricorso si è limitato a riproporre le stesse questioni già sollevate in appello, senza però confrontarsi con le risposte e le motivazioni fornite in quella sede. Questo approccio rende l’atto di impugnazione generico e, di conseguenza, inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali, tra cui la nota sentenza delle Sezioni Unite ‘Galtelli’, per sottolineare che l’atto di impugnazione deve possedere un contenuto essenziale di critica argomentata. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è necessario indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano e spiegare in modo analitico le ragioni per cui si ritengono errate.
I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano ‘non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione’. In altre parole, mancava quel dialogo a distanza con la sentenza impugnata che è l’essenza stessa del diritto di impugnazione. La Suprema Corte ha inoltre rilevato come la sentenza d’appello avesse fornito una ‘congrua e completa motivazione’ sulle questioni sollevate, motivazione con cui i ricorrenti non si sono confrontati.
L’esito inevitabile è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza di tale decisione, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni per un esonero da tale condanna.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente un ricorso per cassazione, richiede rigore e specificità. Non si tratta di una mera ripetizione di doglianze, ma di un’analisi critica e mirata della decisione che si intende contestare. È imperativo individuare i vizi logico-giuridici nel ragionamento del giudice precedente e articolarli in modo chiaro e persuasivo. Un ricorso che non soddisfa questi requisiti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggiungere un ulteriore onere economico per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano una critica specifica e analitica delle argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello. In pratica, si limitava a riproporre le stesse questioni senza confrontarsi con la motivazione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro per ciascuno.
Cosa richiede la Corte per considerare valido un motivo di ricorso?
La Corte richiede che i motivi di ricorso non siano una semplice riproposizione di argomenti già trattati, ma che contengano una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. È necessario dimostrare perché il ragionamento del giudice precedente è errato, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1337 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE) nato a FUJIAN ( CINA) il 02/06/198’1 COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE) nato a FUJIAN( CINA) il 02/05/1984 COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE) nato a FUJIAN( CINA) il 30/07/1982 COGNOME nato a FUJIAN( CINA) il 10/02/1954 COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE) nato a FUJIAN( CINA) il 12/09/1973
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorsi per cessazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rovigo del 15 novembre 2021 (di condanna per i reati di cui agli artt.112, 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) commessi in fratta Polesine e Lendinara il 30 novembre 2020;
letta la memoria depositata dal difensore il 15 settembre 2023;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (aggravante ingente quantità, omessa prevalenza attenuanti generiche, omessa disamina pericolosità per disporre l’espulsione) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), 1:enuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza;
considerato, in particolare, che nella sentenza impugnata si è fatta corretta applicazione del principio enunciato da Sezioni Unite Polito n.14722/2020 e che le altre censure non si confrontano con la congrua e completa motivazione a sostegno di questioni già sottoposte al giudice di appello;
che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cosi. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente