Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non basta avere torto o ragione, bisogna saperlo dimostrare nel modo corretto. Un ricorso inammissibile non è un ricorso respinto nel merito, ma un atto che non supera nemmeno la soglia per essere esaminato, con conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata portino a questa drastica conclusione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Messina, che confermava la condanna di un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di ribaltare il verdetto.
Analisi del Ricorso Inammissibile
Il ricorrente basava la sua difesa su tre argomentazioni principali, tutte però destinate a scontrarsi con il rigido vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
1. Primo Motivo: Violazione dell’art. 337 c.p. L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo al reato di resistenza. Tuttavia, la Corte ha giudicato questo motivo inammissibile perché si limitava a enunciare principi di diritto generali senza calarli nel caso specifico e, di fatto, chiedeva una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
2. Secondo Motivo: Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche. Il ricorso contestava il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Anche in questo caso, il motivo è stato ritenuto inammissibile per ‘aspecificità’. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato con la motivazione della Corte di Appello, la quale aveva giustificato la sua decisione sulla base della gravità della condotta e dell’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
3. Terzo Motivo: Eccessività della Pena. Infine, la doglianza relativa a una pena ritenuta eccessiva ha subito la stessa sorte. La Corte ha rilevato come anche questo motivo mancasse di specificità, non riuscendo a criticare in modo puntuale e pertinente le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 42941/2023, ha ribadito con fermezza i limiti del proprio potere di giudizio. Non è un ‘terzo grado’ di merito dove si possono ripesare le prove o riconsiderare i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso di specie, tutti i motivi del ricorso sono stati giudicati ‘aspecifici’ perché non instauravano un dialogo critico con la sentenza della Corte d’Appello. Invece di evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione, il ricorso si risolveva in una generica lamentela e in una richiesta, nemmeno troppo velata, di rivalutare l’intero impianto probatorio. Questo approccio è destinato a fallire in sede di legittimità, portando inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso sia redatto con estrema precisione tecnica, individuando i vizi specifici della sentenza impugnata e argomentando in punto di diritto. Proporre motivi generici o che mirano a una nuova valutazione dei fatti non solo è inutile, ma è anche controproducente. La dichiarazione di inammissibilità comporta, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nella fattispecie, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Una lezione severa sull’importanza della specificità e del rigore tecnico nell’esercizio del diritto di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
La Corte di Appello aveva negato le attenuanti generiche a causa della gravità della condotta e dell’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato. Il motivo di ricorso su questo punto è stato ritenuto inammissibile perché non contestava in modo specifico e critico tale motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42941 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42941 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
LG , A t-LA
Ritenuto che, GLYPH il primo motivo, ,i NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto / è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di generali principi di diritto sul delitto d resistenza a pubblico ufficiale e sulla sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;
Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha legittimamente posto a fondamento della mancata concessione delle attenuanti generiche la gravità della condotta posta in essere e l’assenza di elementi positivi in favore dell’imputato;
Ritenuto che il terzo motivo, relativo all’eccessività della pena inflitta, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Così deciso il 18 settembre 2023.