Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33295 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33295 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il 16/11/1984
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME NOME propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in un motivo, avverso la sentenza del 26 novembre 2024 con cui la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza de locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all’art.624-bis, terzo comma, in relazione all’art.624, primo comma n.2, cod. pen, e lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
Con detto motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 624 bis, comma 3, cod.pen. in relazione all’art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen., assumendo che la Corte di merito non ha offerto elementi ritenuti fondanti una pronuncia di condanna e che inoltre deve ritenersi violato il principio di adeguatezza della sanzione penale.
Il ricorso è inammissibile in quanto la censura prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso ovvero la critica argomentata al provvedimento.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025