Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, soprattutto quando i motivi addotti sono generici e non dialogano con la sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere l’importanza del principio di specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di furto. L’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta carenza di motivazione nella sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, la pronuncia impugnata non avrebbe adeguatamente giustificato la decisione, basandosi su acquisizioni probatorie non definite e significative.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno stabilito che, contrariamente a quanto sostenuto, la sentenza della Corte d’Appello era ben motivata, immune da vizi logico-giuridici e fondata su elementi probatori chiari e rilevanti. La decisione della Cassazione non si è limitata a una semplice reiezione, ma ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La Corte ha qualificato i motivi del ricorso come ‘del tutto generici e aspecifici’. In pratica, l’atto di impugnazione si limitava a una critica vaga della sentenza, senza:
1. Specificare le ragioni di doglianza: non venivano indicati con precisione i punti della sentenza ritenuti errati in fatto o in diritto.
2. Confrontarsi con le argomentazioni: il ricorso ignorava completamente le motivazioni addotte dai giudici d’appello, i quali avevano ampiamente giustificato la loro decisione sia sulla validità della querela presentata dalla persona offesa, sia sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio applicato.
Questa mancanza di specificità rende l’appello un atto sterile, incapace di innescare un reale controllo di legittimità da parte della Cassazione. Il principio di specificità dei motivi non è una mera formalità, ma una garanzia fondamentale per il corretto funzionamento del processo, assicurando che il giudice dell’impugnazione sia messo in condizione di comprendere esattamente quali sono le critiche mosse alla decisione precedente.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha prodotto effetti molto concreti, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere effettivo, ma anche responsabile. Un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico e ponderato, che individua con precisione chirurgica i vizi di legittimità della sentenza, pena la sua irricevibilità e l’imposizione di sanzioni.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto emerge dalla decisione, un ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., quando i motivi proposti sono del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A norma dell’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di 3.000 euro.
Perché la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse ben motivata?
La Corte ha stabilito che la pronuncia impugnata recava un’appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed era immune da vizi logico-giuridici. Inoltre, i giudici di merito avevano riscontrato la validità della querela e motivato ampiamente in ordine alla recidiva e al trattamento sanzionatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 729 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 729 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, rec l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto di cui all’imputa manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata rec appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisízionì probator immune da vizi logico-giuridici.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non speci ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo c argomentazioni della sentenza impugnata. Infatti, i giudicanti hanno riscontrat validità della querela proposta dalla persona offesa e hanno ampiamente motiva in ordine alla recidiva e al trattamento sanzionatorío.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favo della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo dì sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
e estensore
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Così deciso il 25 novembre 2025
Il Prsdnte