Ricorso Inammissibile: Conseguenze di Motivi Generici in Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opzione da percorrere con leggerezza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando basato su motivi generici. Questo caso, relativo a una condanna per occupazione abusiva di alloggio popolare, illustra chiaramente perché un’impugnazione debba essere specifica e ben argomentata.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna emessa dal Tribunale di Napoli nel 2022 nei confronti di un individuo per il reato di occupazione abusiva di un alloggio popolare. Successivamente, la Corte di Appello di Napoli, nel maggio 2025, ha parzialmente riformato la sentenza.
Attraverso la procedura del cosiddetto “concordato in appello” (ex art. 599-bis c.p.p.), la pena è stata ridotta a 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Questo tipo di accordo prevede che le parti concordino sulla pena, spesso con una rinuncia ad altri motivi di impugnazione. Nonostante ciò, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale.
Il Ricorso per Cassazione e la sua Inammissibilità
L’imputato ha basato il suo ricorso su un unico motivo, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione secondo l’art. 606 del codice di procedura penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere questa iniziativa, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il problema principale, evidenziato dai giudici, era la genericità assoluta dei motivi presentati. L’impugnazione non conteneva alcuna critica adeguata e specifica contro la decisione della Corte d’Appello. Questo difetto è risultato ancora più grave alla luce del fatto che la sentenza impugnata era il risultato di un accordo tra le parti sulla pena.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere ragioni di critica chiare e pertinenti. Non può limitarsi a una generica contestazione della responsabilità. Nel caso di specie, l’atto del difensore era privo di qualsiasi argomentazione specifica che potesse mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della sentenza di secondo grado.
Inoltre, il fatto che si fosse giunti a un “concordato in appello” ha pesato significativamente. Accettare un accordo sulla pena implica, di fatto, una rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza, concentrando il dibattito solo sulla quantificazione della sanzione. Presentare un successivo ricorso contestando la responsabilità è, pertanto, una mossa processualmente debole e destinata all’insuccesso, a meno che non emergano vizi di eccezionale gravità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta conseguenze economiche significative per chi ha proposto l’impugnazione. La Corte, infatti, non solo ha dichiarato il ricorso inammissibile, ma ha anche condannato il ricorrente a:
1. Pagare le spese processuali.
2. Versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione viene determinata equitativamente dalla Corte, tenendo conto dei profili di colpa nell’aver presentato un ricorso palesemente infondato. La decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento serio, non una formalità da esperire senza solide basi giuridiche. Proporre impugnazioni generiche e dilatorie non solo non porta ad alcun risultato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché basato su motivi del tutto generici, privi di qualsiasi adeguata e specifica critica alla decisione della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Che impatto ha avuto il “concordato in appello” sulla decisione della Cassazione?
Il fatto che la sentenza impugnata fosse il risultato di un accordo sulla pena (concordato in appello) ha reso il ricorso ancora più debole, poiché tale accordo implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito l’affermazione di responsabilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33377 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33377 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 27/08/1998
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza ex rt. 599-bis cod. proc. pen. in data 29 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 4-11-2022, riduceva la pena inflitta a NOME a mesi 8 di reclusione ed € 400 di multa perché colpevole del delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato tramite il difensore deducendo, con unico motivo, violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi del tutto generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero l’impugnazione è priva di qualsiasi adeguata ragione di critica della decisione impugnata pur emessa a seguito di concordato in appello sulla pena con contestuale rinuncia ai restanti motivi.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 settembre 2025
IL CONSIGLIC EST.
NOME