Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un’impugnazione, la chiarezza e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un ricorso formulato in maniera vaga o generica rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, ribadendo come la genericità delle doglianze impedisca al giudice di entrare nel merito della questione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione di secondo grado lamentando principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata applicazione dell’attenuante specifica prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale (relativa al danno di lieve entità o al risarcimento).
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti non meritevoli di accoglimento, dichiarando l’intera impugnazione inammissibile. La decisione si fonda su due distinti profili di valutazione, che hanno portato alla stessa conclusione negativa per il ricorrente. Questa pronuncia evidenzia la necessità di un approccio rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione per evitare che un ricorso inammissibile vanifichi le ragioni della difesa.
Le Motivazioni: Tra Manifesta Infondatezza e Genericità
L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura dei motivi presentati. Per comprendere appieno la decisione, è utile distinguere le ragioni che hanno portato a bocciare le diverse doglianze.
Manifesta Infondatezza dei Motivi sulle Attenuanti Generiche
I primi due motivi del ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’. La Cassazione ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. I giudici di secondo grado avevano adeguatamente esaminato gli elementi a disposizione e la loro valutazione, essendo un giudizio di merito, non poteva essere nuovamente discussa in sede di legittimità se non per vizi logici evidenti, che in questo caso non sussistevano.
La Genericità del Motivo sull’Attenuante Specifica
Il terzo motivo, invece, è stato considerato inammissibile per una ragione diversa: la sua genericità. La difesa aveva lamentato la mancata applicazione dell’attenuante del danno lieve, ma la Corte ha rilevato che questa richiesta era stata avanzata già nell’atto di appello ‘in termini di marcata genericità’. Di conseguenza, poiché il motivo era stato posto in modo vago fin dall’inizio, non era possibile lamentarsi in Cassazione di un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. In pratica, la Corte Suprema ha stabilito che non si può criticare un giudice per non aver risposto adeguatamente a una domanda posta in modo impreciso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una questione formale, ma ha conseguenze concrete, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questo caso insegna che ogni motivo di impugnazione deve essere specifico, dettagliato e autosufficiente, indicando chiaramente le ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono. Una difesa superficiale o generica è destinata a fallire ancora prima di essere esaminata nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano in parte manifestamente infondati, dato che la sentenza impugnata era ben motivata, e in parte formulati in modo troppo generico, impedendo un esame nel merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la doglianza è esposta in termini vaghi e non circostanziati, senza specificare con precisione le ragioni giuridiche e fattuali a sostegno della richiesta. Nel caso specifico, la richiesta di un’attenuante era stata presentata senza adeguati dettagli.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questa vicenda pari a 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9648 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 29/06/1992
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto i primi due, inerenti al mancato riconoscimento generiche, sono manifestamente infondati perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle emergenze probatorie così da assorbire e rendere le deduzioni difensive all’evidenza e non censurabile il relativo giudiz merito in questa sede mentre il terzo si lega alla pretermissione di un tema, la manc applicazione dell’attenuante di cui all’art 62 n. 4prospettata dall’appello in termini di genericità sì che il relativo motivo – con valutazione che viene resa questa Corte ora per al doveva ritenersi inammissibile rendendo indifferente il vizio di motivazione prospettato ricorso’ r rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.