Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici nell’Impugnazione
Quando si presenta un’impugnazione in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, rigettando un ricorso basato su contestazioni generiche e non confrontate con la decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Bari, ha presentato ricorso in Cassazione. I motivi principali dell’impugnazione riguardavano due aspetti: la presunta mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la gradazione della pena, ritenuta eccessiva. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato elementi a suo favore per ridurre la sanzione.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato manifestamente infondato, e quindi inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello preliminare, analizzando come il ricorso è stato formulato. Un ricorso inammissibile è, per definizione, un atto che non supera il vaglio di ammissibilità, impedendo ai giudici di procedere con l’esame della sua fondatezza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è stata netta e precisa. I giudici supremi hanno evidenziato come il motivo di ricorso fosse del tutto generico. Il ricorrente, infatti, ometteva di confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, come indicato a pagina 4 della sua sentenza, aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma le aveva considerate equivalenti alla recidiva contestata all’imputato.
In pratica, i giudici di secondo grado avevano già effettuato quel bilanciamento tra elementi favorevoli (le attenuanti) e sfavorevoli (la recidiva) che la legge prevede. Il ricorso in Cassazione, ignorando completamente questo passaggio cruciale della motivazione, si limitava a riproporre una richiesta già valutata e decisa, senza indicare specifiche criticità o vizi logici nel ragionamento del giudice d’appello. Questa mancanza di specificità rende il motivo di ricorso non idoneo a provocare una nuova valutazione da parte della Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: una conseguenza automatica in caso di rigetto dell’impugnazione.
2. Condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere un atto tecnico preciso, che dialoga criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone errori di diritto o vizi di motivazione. Proporre motivi generici o che non tengono conto di quanto già deciso e motivato dai giudici di merito equivale a presentare un ricorso destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze sanzionatorie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già riconosciuto e bilanciato le circostanze attenuanti generiche con la recidiva contestata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa aveva già deciso la Corte d’Appello riguardo alle circostanze attenuanti?
La Corte d’Appello aveva già concesso le circostanze attenuanti generiche, ma le aveva ritenute equivalenti alla recidiva dell’imputato. Questo significa che aveva effettuato un giudizio di bilanciamento che di fatto annullava l’effetto di riduzione della pena delle attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4987 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4987 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 21/11/1983
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la gradazione della pena è manifestamente infondato in quanto omette di confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito che a pag. 4 della sentenza impugnata riconoscono le concesse circostanze equivalenti alla contestata recidiva;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
11Così deciso in Roma, il GLYPH dicembre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente