Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di appello portino a questa drastica conclusione.
Il Contesto Processuale
Il caso in esame nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui la mancata esclusione della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il calcolo della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio). Il suo caso è quindi approdato al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
L’analisi delle motivazioni fornite dalla Corte è fondamentale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace. La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri principali.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
La maggior parte dei motivi di ricorso (il primo, il terzo e il quarto) sono stati definiti “generici e meramente riproduttivi”. In pratica, l’imputato non ha formulato delle critiche specifiche e pertinenti alla sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dai giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ripetere doglianze già vagliate e disattese, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata, rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Infondatezza Manifesta e Vizi Procedurali
Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato, oltre che parzialmente nuovo (poiché non dedotto in appello), anche “manifestamente infondato”. La Corte ha infatti ritenuto che i giudici d’appello avessero calcolato correttamente la pena, applicando l’aumento per la continuazione tra reati secondo le regole previste dall’art. 81 del codice penale e basandosi sulla violazione più grave. Questa valutazione tecnica ha dimostrato come la critica del ricorrente fosse palesemente priva di fondamento giuridico.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nella procedura penale: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per impugnarla con successo. È necessario articolare censure specifiche, che colpiscano vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione) presenti nella decisione impugnata. Proporre un ricorso inammissibile perché generico o infondato non solo non porta a nessun risultato utile, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche, confermando la definitività della condanna senza possibilità di appello.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a ripetere argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello e, in parte, erano manifestamente infondati, senza quindi sollevare vizi specifici di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo non contiene una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse identiche questioni già discusse e decise nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3485 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3485 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo, terzo e q motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla manca esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamen sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6); li) il secondo motivo, oltr essere stato specificamente dedotto in appello, fatta eccezione per la questione relativa al esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale h correttamente determinato il trattamento sanzionatorio considerando le sole circostanze aggravanti relative al reato individuato come violazione più grave (cfr. Sez. U, n. 25939 d 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255347, nonché, Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450) ed applicando l’aumento per la continuazione nella misura non inferiore ad un terzo secondo quanto prescritto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata e la pagina 7 della sentenza di primo grado);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026.