Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede precisione e rigore tecnico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, soprattutto quando i motivi addotti sono generici. Analizziamo un caso emblematico di violazione della sorveglianza speciale per capire perché la specificità delle doglianze è un requisito imprescindibile.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo, sia in primo grado che in appello, per il reato di violazione delle prescrizioni legate alla misura della sorveglianza speciale, come previsto dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un unico vizio: la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato elementi a favore dell’imputato per ridurre la pena.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e procedurale: la genericità dei motivi. Secondo i giudici supremi, il ricorso si limitava a una critica vaga e astratta, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Questo tipo di doglianza, che non entra nel merito della motivazione del giudice d’appello per smontarla punto per punto, è considerata inidonea a innescare un vero e proprio giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione del diritto. Un ricorso generico non le permette di svolgere questa funzione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che la doglianza del ricorrente era una mera lamentela che ometteva completamente di confrontarsi con l’adeguata motivazione fornita dalla Corte d’Appello. Per essere ammissibile, un ricorso deve indicare con precisione quali parti della sentenza impugnata sono errate e perché, fornendo un’argomentazione giuridica specifica che ne dimostri l’illegittimità. In questo caso, il ricorso non ha soddisfatto tale onere.
Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità ha attivato automaticamente le disposizioni dell’art. 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione infondata, quest’ultimo debba essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare. Proporre un ricorso per cassazione senza motivi specifici, dettagliati e pertinenti non è solo inutile, ma anche economicamente dannoso. La decisione della Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione di tremila euro sottolinea come il sistema giudiziario sanzioni l’abuso dello strumento processuale. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, evitando impugnazioni pretestuose o formulate in modo approssimativo che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati, i quali non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto della contestazione nel ricorso?
Il ricorrente contestava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche da parte dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 17/04/1982
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2024 la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione emessa in primo grado dal GIP del Tribunale di Siracusa nei confronti di NOME COGNOME Con dette decision è stata affermata la responsabilità dell’imputato per il delitto di viola delle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla sorveglianza speciale 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME deducendo violazione di legge e vizio d motivazione in riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per la genericità d motivi addotti, trattandosi di doglianza che omette di confrontarsi con adeguata motivazione contenuta nella decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
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