Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso inammissibile, a causa della genericità dei suoi motivi, non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo questa ordinanza per capire i principi procedurali in gioco.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato. La sentenza, emessa in primo grado, è stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputata, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso per cassazione, affidandosi al proprio difensore per contestare la pronuncia di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso presentati dalla difesa e li ha ritenuti tutti, senza eccezioni, “intrinsecamente generici”. Questo giudizio ha portato a una decisione netta: il ricorso inammissibile è stato dichiarato tale, chiudendo definitivamente la vicenda processuale.
L’Analisi dei Motivi di Ricorso
La Suprema Corte ha rilevato che i motivi presentati mancavano di elementi essenziali. In particolare, erano privi di una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” che potessero giustificare un annullamento della sentenza impugnata. Inoltre, non contenevano i necessari riferimenti alla motivazione della Corte d’Appello, dimostrando così di non confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni del giudice di secondo grado. Uno dei motivi, per di più, si limitava a riproporre una questione di fatto, tentando di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nel principio fondamentale secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento volto a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici, chiari e pertinenti. Devono indicare con precisione l’errore di diritto che si assume sia stato commesso e come questo abbia inciso sulla decisione. Un ricorso che si limita a lamentele vaghe o a una generica contestazione della sentenza, senza un’analisi critica e giuridicamente fondata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi ribadito la necessità di un confronto dialettico reale con la sentenza impugnata, non una mera riproposizione di argomenti già respinti.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa pronuncia sono severe per la ricorrente. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna per furto aggravato, ma comporta anche una sanzione accessoria. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, ristorare lo Stato dei costi di un procedimento inutile; dall’altro, disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti senza il necessario rigore tecnico, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano intrinsecamente generici, privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘versato in fatto’?
Significa che il motivo non contesta un errore di diritto del giudice, ma cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che è preclusa nel giudizio di Cassazione, il quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato un procedimento giudiziario senza validi presupposti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7942 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 07/06/1979
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale NOME era stata condannata per il reato di furto aggravato;
che, avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che tutti e tre i motivi di ricorso sono intrinsecamente generici, in quanto privi di puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati c riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato; che il primo motivo, inoltre, è versato in e non si confronta con la motivazione resa dal giudice di secondo grado (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente