Ricorso Inammissibile: Perché la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta semplicemente dissentire dalla sentenza precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici verso la decisione impugnata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e ripetitivi. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre punti principali:
1. La sussistenza della sua imputabilità al momento del fatto.
2. La correttezza della valutazione sulla recidiva.
3. Il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e attenuanti.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente archiviato il caso. I giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso strutturalmente generici. In altre parole, l’imputato non ha sviluppato argomentazioni nuove o critiche specifiche contro la motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse difese già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi direttamente e in modo puntuale con le ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente reiterare argomenti già valutati e motivatamente respinti dai giudici di merito. L’atto di impugnazione deve evidenziare vizi logici o giuridici specifici presenti nella decisione contestata. Nel caso di specie, mancando questo confronto critico, il ricorso è stato giudicato incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. La Corte, infatti, non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico e preciso, non una semplice ripetizione delle proprie tesi. La mancanza di specificità non solo ne causa il rigetto, ma comporta anche un ulteriore onere economico per chi lo propone.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono ‘strutturalmente generici’ e non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare argomenti già correttamente valutati dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47829 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47829 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 14140/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sussistenza della imputabilità, alla ritenuta al giudizio di comparazione tra le circostanze;
Ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla motivazione sentenze dei giudici di merito (cfr., pag. 7 sentenza di primo grado) con la quale obiettivam non si confrontano, essendosi l’imputato limitato a reiterare argomenti già correttame valutati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.