Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Troppo Generica
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della genericità dei suoi motivi, non solo non ottenga il risultato sperato, ma comporti anche conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di tentare l’ultima via possibile, proponendo ricorso per Cassazione.
L’oggetto del contendere, portato all’attenzione della Suprema Corte, era il giudizio di responsabilità, ovvero la correttezza della valutazione che aveva portato alla sua condanna nei gradi di merito precedenti.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si è fermata a un livello precedente, di natura prettamente procedurale.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice: da un lato, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva; dall’altro, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte sul Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale dietro la decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del ricorso presentato. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso ‘strutturalmente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta’.
In termini più semplici, l’atto di impugnazione non era sufficientemente specifico. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a critiche generali, senza un reale e costruttivo dialogo con la decisione precedente. La legge richiede che un ricorso per Cassazione individui con precisione le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione, dimostrando come questi abbiano influito sulla decisione. Un’impugnazione che non soddisfa questo onere di specificità non può essere esaminata nel merito e viene, per l’appunto, dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e criticamente argomentati. Un ricorso inammissibile non è solo uno strumento inefficace, ma diventa anche un costo per chi lo propone.
La condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria serve come deterrente contro la presentazione di ricorsi esplorativi o palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali possibilità di successo. Per i cittadini e i loro difensori, questa decisione funge da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente nel suo grado più alto, richiede rigore, precisione e una solida preparazione tecnica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘strutturalmente generico’, ovvero non contestava in modo specifico e puntuale le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello.
Qual è il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del Codice Penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47822 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47822 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 13724/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè strutturalmente generico rispetto alla motivazi della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.