Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Costi di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede precisione tecnica e argomentazioni solide. Ma cosa succede quando l’atto è redatto in modo superficiale o generico? La recente ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre una risposta chiara: il ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. Vediamo perché.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente contestava sia il giudizio sulla sua responsabilità penale sia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. L’appello, tuttavia, è giunto al vaglio della Suprema Corte, che ha dovuto valutarne prima di tutto l’ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha chiarito che non era possibile ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa, giustificando così l’imposizione della sanzione pecuniaria, in linea con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato respinto?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha bollato l’impugnazione come inammissibile. Secondo i giudici, i motivi addotti erano viziati da due difetti capitali:
1. Genericità: Le argomentazioni non erano specifiche e non individuavano con precisione i punti della sentenza d’appello che si intendevano contestare. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la decisione impugnata, non limitarsi a enunciazioni di principio.
2. Mera riproduttività: I motivi erano una semplice riproposizione di censure già sollevate e, soprattutto, già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti.
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Presentare motivi ‘in fatto’ o ripetere argomenti già disattesi senza offrire nuove e pertinenti critiche giuridiche rende il ricorso inevitabilmente destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche e Costi dell’Inammissibilità
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è un atto da prendere alla leggera. Un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze. La condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende rappresenta un costo concreto e un monito per chi intende adire la Suprema Corte. È essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata, evitando la mera ripetizione di difese già svolte. In caso contrario, il tentativo di ottenere una riforma della sentenza si trasforma in un’ulteriore e onerosa sanzione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Nel caso specifico, i motivi erano ‘generici’ e ‘riproduttivi’ di censure già esaminate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto ‘generici’ i motivi del ricorso?
Perché le argomentazioni presentate non contestavano in modo specifico e puntuale le motivazioni della sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già adeguatamente valutate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3484 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3484 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, versati in fatto meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità ed al di della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vaglia disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.