Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Costa Caro
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai diversi gradi di giudizio è un diritto fondamentale, ma è subordinato al rispetto di precise regole procedurali. Un esempio emblematico è la necessità di presentare motivi di impugnazione specifici e dettagliati. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle censure mosse. Questa decisione non solo conferma la sentenza di condanna precedente, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di calunnia, previsto e punito dall’articolo 368 del Codice Penale. L’imputato, ritenuto colpevole di aver accusato falsamente un’altra persona di un reato, decideva di contestare la decisione presentando un ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso vertevano sia sulla valutazione della sua responsabilità penale sia sulla dosimetria della pena che gli era stata inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate (la responsabilità e l’entità della pena), ma hanno fermato il processo a un livello preliminare. La ragione di tale pronuncia risiede interamente nella modalità con cui il ricorso è stato formulato.
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di effetti. Al contrario, comporta due importanti conseguenze per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il soggetto che ha promosso un ricorso inammissibile è tenuto a sostenere i costi del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese processuali.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Fatale
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso come “generici”. In ambito processuale, un motivo di impugnazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso rispetto alla sentenza precedente. Deve, invece, individuare in modo chiaro e specifico i presunti errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice del grado inferiore. Nel caso di specie, il ricorrente non ha “dedotto alcunché di specifico”, limitandosi a una critica astratta e non circostanziata. La Corte ha ritenuto che tale approccio non soddisfi i requisiti minimi per consentire un esame nel merito, rendendo di fatto il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza serve da importante monito: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, richiede rigore e precisione tecnica. Un ricorso basato su doglianze vaghe e non argomentate è destinato a fallire prima ancora di essere discusso nel merito. Le conseguenze, come visto, non sono solo procedurali ma anche economiche, con l’obbligo di pagare spese e sanzioni. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare le censure in modo puntuale, trasformando un semplice malcontento in una solida argomentazione giuridica capace di superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specificavano in modo puntuale gli errori di diritto o i vizi della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato di calunnia, previsto dall’articolo 368 del Codice Penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2879 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2879 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 25021/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 368 c.p.; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria della Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato decotto alcunchè di specifico;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.