Ricorso inammissibile: la genericità dei motivi costa caro
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione è tutto. Non basta essere in disaccordo con una sentenza precedente; è fondamentale articolare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda questa regola fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità dei motivi addotti. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica accurata per evitare conseguenze procedurali ed economiche negative.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Le sue contestazioni si concentravano su due punti principali: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. In sostanza, il ricorrente lamentava una valutazione a suo dire ingiusta da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La ragione principale di questa decisione risiede nella natura delle argomentazioni presentate. La Corte ha osservato che le doglianze del ricorrente erano del tutto generiche. Invece di contestare con precisione i punti della motivazione della sentenza d’appello, il ricorso si limitava a reiterare gli stessi motivi già presentati e respinti nel grado precedente. Secondo i giudici, il ricorso rappresentava una mera espressione di dissenso dalla decisione impugnata, senza un vero e proprio confronto critico con le ragioni puntuali esposte dai giudici d’appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse difese, ma una sede dove si valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si attiene a questa regola è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: l’appello in Cassazione deve essere specifico e mirato. Non è sufficiente manifestare il proprio disappunto verso una condanna. È necessario identificare e argomentare in modo dettagliato i vizi di legge o di motivazione presenti nella sentenza che si intende impugnare. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere la propria condanna diventare definitiva, ma anche di subire ulteriori sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, ciò significa preparare i ricorsi con la massima diligenza, assicurandosi che ogni motivo di impugnazione sia una critica puntuale e fondata, e non una semplice riproposizione di argomenti già esaminati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a ripetere le argomentazioni già esposte in appello e non contenevano una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in via definitiva per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (artt. 582-585 c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1990 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1990 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen..
Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze del tutto generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d’appello ed esclusivamente espressive di un dissenso dalla decisione impugnata, senza alcun confronto con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 6-10).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.