Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza n. 16220 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la presentazione di un ricorso inammissibile non solo precluda la possibilità di una revisione nel merito della propria condanna, ma comporti anche significative conseguenze economiche. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, evitando la mera riproposizione di argomenti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati dai giudici di legittimità.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario del ricorrente ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Agrigento in data 19 aprile 2021. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’articolo 424 del codice penale e condannato alla pena di un anno di reclusione.
Successivamente, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 13 aprile 2023, confermava integralmente la decisione di primo grado. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso per Cassazione
L’imputato basava il suo ricorso su due distinti motivi, volti a scardinare la decisione dei giudici di merito:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Il primo motivo lamentava un’erronea valutazione delle prove raccolte nel corso del processo. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse interpretato male gli elementi probatori, chiedendo di fatto una riconsiderazione che avrebbe dovuto portare a un’assoluzione, ai sensi dell’art. 530, comma 2, del codice di procedura penale (assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova).
2. Violazione di legge sulla dosimetria della pena: Il secondo motivo criticava la quantificazione della pena inflitta, sostenendo che i giudici non avessero correttamente bilanciato le circostanze del reato. In particolare, si contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata all’imputato, un’operazione che avrebbe potuto condurre a una pena più mite.
Le Motivazioni della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La motivazione di tale decisione è netta e si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati erano affetti da genericità.
In sostanza, il ricorso non individuava vizi logici o giuridici specifici nella sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le medesime argomentazioni di fatto già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello. La Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’ e non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non presenti vizi macroscopici, illogicità manifeste o fratture argomentative, elementi che in questo caso sono stati ritenuti assenti.
La Corte ha quindi concluso che il ricorso era una semplice riproposizione di argomenti fattuali, congruamente apprezzati in sede di merito, rendendolo così inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna a un anno di reclusione è diventata definitiva. In secondo luogo, conformemente alla prassi consolidata, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Oltre a ciò, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando non emergono elementi che possano scusare la condotta del ricorrente, ovvero quando si ritiene che l’impugnazione sia stata proposta con colpa, senza una seria valutazione delle sue probabilità di accoglimento. La decisione ribadisce quindi che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile, per evitare di sovraccaricare il sistema con impugnazioni manifestamente infondate.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, è stato ritenuto inammissibile per la ‘genericità dei motivi’, ovvero perché le lamentele erano troppo vaghe e ripetitive di argomenti già trattati.
Perché la Cassazione ha ritenuto ‘generici’ i motivi del ricorso in questo caso?
Perché il ricorrente non ha evidenziato specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre la sua versione dei fatti e a chiedere una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una giustificazione valida, anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
P7
IN FATTO E IN DIRITTO
COGNOME Con sentenza emessa il 13 aprile 2023 la Corte di Appello di Palermo ha conferm sentenza emessa in data 19.04.2021 dal Tribunale di Agrigento che condannava COGNOME NOME NOME anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 424 cod. pen contestazione.
COGNOME Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di leg COGNOME NOME NOME:
vizio di motivazione e violazione di legge per erronea valutazione delle riferimento all’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena e al mancato ricono della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
COGNOME Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tr riproposizione di argomenti in fatto congruamente apprezzati in sede di merito, sen vizio o frattura logica.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagam spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella deter della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente