Ricorso Inammissibile: quando i motivi generici portano alla condanna
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 17240 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Il caso analizzato dimostra come la presentazione di un ricorso inammissibile per genericità dei motivi non solo precluda l’esame nel merito della questione, ma comporti anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione sottolinea il dovere della difesa di formulare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di argomenti già valutati.
Il caso in esame: dalla rapina al ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di rapina emessa dalla Corte d’Appello. La persona imputata, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, chiedendo una riqualificazione del fatto nel reato meno grave di tentato furto. In secondo luogo, sosteneva che, anche qualora si fosse trattato di rapina, il reato dovesse essere considerato nella sua forma tentata e non consumata, come invece stabilito dai giudici di merito.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione era inammissibile. I giudici hanno rilevato che il primo motivo non rappresentava una critica argomentata e specifica alla sentenza d’appello, ma si limitava a essere una ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già presentate e puntualmente respinte nel precedente grado di giudizio. Questo tipo di doglianza è considerato ‘apparente’ e non assolve alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella di contestare specificamente le ragioni della decisione.
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata qualificazione del fatto come rapina tentata, è stato ritenuto privo di specificità. La Corte ha osservato come la difesa non si fosse confrontata adeguatamente con le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente motivato perché il reato dovesse considerarsi consumato.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui un ricorso inammissibile è tale quando manca una reale correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le critiche mosse dal ricorrente. L’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, stabilisce proprio l’inammissibilità dell’appello quando mancano i motivi specifici. Nel caso di specie, la mancanza di un confronto critico con la decisione di secondo grado ha reso il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge, determinandone l’inevitabile rigetto in rito.
Conclusioni: le implicazioni della pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per la ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione non è una mera occasione per ridiscutere l’intero processo, ma richiede un’analisi critica e puntuale della decisione che si intende contestare. In assenza di tale specificità, il ricorso si rivela uno strumento inefficace e controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità. Si trattava di una semplice ripetizione di argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa chiedeva la persona ricorrente?
La ricorrente chiedeva la riqualificazione del reato da rapina consumata a tentato furto o, in subordine, a rapina tentata, contestando la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17240 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17240 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di rapina, in particolare lamentando la mancata riqualificazione nella fattispecie di furto tentato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che anche il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione nella fattispecie di rapina tentata, non configurandosi, come affermato dalla corte di merito la fattispecie nella sua forma consumata, è privo di specificità non confrontandosi con quanto correttamente affermato dalla corte di appello a pag. 4 ove riconduce i fatti al delitto rapina nella sua forma consumata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
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