Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile, come quello oggetto della recente Ordinanza n. 15311/2024, non solo impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato, emessa dal Tribunale di Roma. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato ha deciso di presentare un ultimo ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale, in particolare riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, i giudici non hanno valutato se l’imputato avesse o meno diritto al beneficio della particolare tenuità del fatto. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità del ricorso stesso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: perché un ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso “indeducibile” e, quindi, inammissibile, sulla base di una ragione molto precisa: il motivo presentato era una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e respinto dalla Corte di Appello. In altre parole, la difesa non ha formulato una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso per cassazione deve assolvere a una “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva già valutato e respinto la tesi della tenuità del fatto, valorizzando, tra gli altri aspetti, la “non esiguità del danno”. Il ricorso, non contestando specificamente questo punto della motivazione, è risultato essere solo “apparente” e non idoneo a provocare un nuovo esame della questione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le proprie ragioni. È necessario, invece, individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata e costruire su di essi una critica puntuale. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche una condanna economica che si aggiunge a quella penale, ormai divenuta definitiva.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è una semplice ripetizione dei motivi di appello?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, senza esaminare il merito della questione. Questo perché il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non una mera riproposizione di argomenti già valutati.
Perché la Corte non ha valutato l’applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto?
La Corte non è entrata nel merito della questione perché ha ritenuto il ricorso inammissibile a livello procedurale. La genericità e la natura ripetitiva dei motivi hanno impedito ai giudici di procedere all’esame della richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( INDIRIZZO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
0
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna per il reato di tentato furto aggravato.
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131 bis cod. pen. – è indeducibil perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, laddove è stata valorizzata, tra l’altro, la non esiguità de danno), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiara:o inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.