Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, non basta semplicemente dissentire; è necessario formulare motivi specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della genericità delle argomentazioni, non solo fallisca nel suo intento, ma comporti anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da una condanna per furto aggravato in concorso, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato secondo le disposizioni degli articoli 110, 112 n.4, 624 e 625 n.2 e 5 del codice penale, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di ricorso sollevato riguardava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione relativo alla sua individuazione come autore del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso presentato semplicemente inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione sollevata dall’imputato. La Corte non ha riesaminato le prove sulla sua identificazione, ma ha fermato il processo a un livello preliminare, concentrandosi esclusivamente sulla qualità e sulla forma del ricorso stesso.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha stabilito che l’unico motivo di ricorso era viziato da genericità. In altre parole, le argomentazioni difensive erano formulate in modo astratto, senza un confronto critico e puntuale con le ragioni specifiche che avevano portato la Corte d’Appello a confermare la condanna. I giudici di secondo grado avevano sviluppato un’argomentazione ampia e dettagliata per confutare le doglianze della difesa, ma il ricorso per cassazione si è limitato a riproporre le stesse tesi, ignorando di fatto la motivazione della sentenza impugnata. Questo tipo di approccio non è consentito nel giudizio di legittimità, dove non si può chiedere un terzo giudizio sui fatti, ma solo contestare errori di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza. La mancanza di un ‘confronto critico’ con la decisione precedente rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
Le implicazioni di una declaratoria di inammissibilità sono severe. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello diventa definitiva a tutti gli effetti. In secondo luogo, scatta una sanzione accessoria: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione, mirato a scardinare specifici punti della sentenza impugnata, e non una generica riproposizione di argomenti già esaminati e respinti. Affidarsi a motivi vaghi e non specifici non solo è inefficace, ma risulta anche economicamente svantaggioso.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma respinge l’atto per motivi procedurali o di forma. In questo caso, è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano troppo generici e non contestavano specificamente le argomentazioni della sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna che era stata impugnata diventa definitiva.
Perché il motivo del ricorso è stato considerato ‘generico’?
Perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni difensive già respinte dal giudice precedente, senza un ‘confronto critico’ e specifico con le ragioni dettagliate esposte nella motivazione della sentenza d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.4, 624 e 625 n.2 e 5 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla individuazione dell’imputato, si risolve in generici assunti privi di confronto critico con le ragioni della decisione sviluppate dal giudice di merito con ampiezza di argomenti a confutazione delle doglianze difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024